Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR  del  3
giugno 1998 n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n.  593
e'  data  facolta'  al  soggetto   proponente   di   richiedere   una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  4. La durata dei finanziamenti  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni a decorrere dalla data del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e  primo  luglio  di  ogni
anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla
prima  scadenza   semestrale   solare   successiva   alla   effettiva
conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. 
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto. 
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  7. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata fino a 12
mesi per compensare eventuali slittamenti  temporali  nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando  quanto
stabilito al comma 4.