IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono  istituiti,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero   delle
attivita'  produttive,  i  Fondi   per   le   aree   sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.  19,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 96/1993; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
il quale prevede che ogni progetto  di  investimento  pubblico  debba
essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006,  n.  181,
convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.  233,  che  trasferisce  al
Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per  le  politiche
di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,
lettera c) del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); 
  Visto l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
istituisce nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento,
in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento  della
rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le  reti  di
telecomunicazione e quelle energetiche, di  cui  e'  riconosciuta  la
valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione  del
Paese ("Fondo Infrastrutture"); 
  Visto l'art.  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che -
in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale  e
della conseguente  necessita'  della  riprogrammazione  nell'utilizzo
delle  risorse  disponibili,  fermi   i   criteri   di   ripartizione
territoriale e le competenze regionali nonche' quanto  previsto,  fra
l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n.  133/2008  -
dispone che  il  CIPE,  presieduto  in  maniera  non  delegabile  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed  i  trasporti,  in
coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  assegni,  fra
l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante  "Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile"; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 39/2009,  il  quale  prevede  la  predisposizione  e
l'attuazione, da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con  le  Amministrazioni  interessate  e  con  la
Regione Abruzzo, sentiti i sindaci  dei  Comuni  interessati,  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici
danneggiati dagli eventi sismici,  compresi  quelli  adibiti  all'uso
scolastico e le strutture edilizie universitarie e del  Conservatorio
di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le  arti  e  le
scienze  dell'immagine  di  L'Aquila,  nonche'  le  caserme  in   uso
all'amministrazione della  difesa  e  gli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
  Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 4, il quale dispone  che
alla realizzazione di tali interventi provveda  il  Presidente  della
Regione Abruzzo in qualita' di Commissario delegato, avvalendosi  del
competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  e  dei
competenti uffici scolastici provinciali; 
  Visto altresi' l'art. 14, comma 1, dello  stesso  decreto-legge  n.
39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE  assegni,  per  il
finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre  misure
di cui al medesimo decreto-legge, un  importo  di  408,5  milioni  di
euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art.
18 del richiamato decreto-legge  n.  185/  2008,  utilizzabile  anche
senza il vincolo di cui al comma 3 dello stesso art. 18; 
  Visto il decreto- legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  visto  in
particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del  citato  decreto-  legge  n.
78/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
la  gestione  del  FAS,  prevedendo  che  lo  stesso  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato  si  avvalgano,  nella
gestione del citato Fondo, del Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli
3 e 6  che  per  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  a  fini
antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il  CUP
ove  obbligatorio  ai  sensi  della  sopracitata  legge  n.   3/2003,
sanzionando la mancata apposizione di detto codice; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive e  interventi  speciali
per la rimozione di squilibri  economici  e  sociali,  in  attuazione
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la  delega  al
Governo in materia di federalismo  fiscale  e  visto  in  particolare
l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale  dispone  che  il
FAS  di  cui  all'art.  61  della  legge  n.   289/2002   assuma   la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la  coesione  (FSC),  e  sia
finalizzato a dare unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme
degli interventi  aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale,  che  sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse  aree  del
Paese; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre 2011, con il quale e' stata conferita la delega al  Ministro
per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le  funzioni
di cui al richiamato art. 7 della legge  n.  122/2010  relative,  fra
l'altro, alla gestione del FAS,  ora  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico  di  progetto
(CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Viste le proprie delibere 31 luglio 2009, n. 79 (G.U. n.  241/2009)
e 6 novembre 2009, n. 82 (G.U. n. 28/2010), con le  quali,  a  valere
sulla predetta quota di 408,5 milioni di euro stanziata a valere  sul
citato Fondo infrastrutture,  sono  state  disposte  assegnazioni  di
risorse in favore del Presidente della Regione Abruzzo,  in  qualita'
di Commissario delegato per la ricostruzione, rispettivamente per  40
milioni di euro e per 200,85 milioni  di  euro,  destinate  l'una  al
finanziamento  di  un  Programma  stralcio  concernente  la  parziale
ricostruzione dell'Universita' di L'Aquila, l'altra al  finanziamento
di un primo Programma stralcio volto alla ricostruzione di 27 edifici
pubblici danneggiati della Citta' e della Provincia di L'Aquila; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
settembre 2011, che, nel ripartire tra i vari Ministeri le  riduzioni
di spesa disposte, per il  periodo  2012-2014,  dal  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, ha escluso da tali riduzioni le  quote  del  FSC
destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione  e  alle
altre misure assunte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009; 
  Vista la nota n. 5121 del 7 febbraio 2012, con la quale il Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  valutata  la  richiesta  del
Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente  della  Regione
Abruzzo,  concernente  il  finanziamento  di  un  secondo   programma
stralcio per il ripristino di 23 immobili  pubblici  danneggiati  dal
sisma del 6 aprile 2009,  sottopone  all'esame  di  questo  Comitato,
anche a conferma di precedente proposta trasmessa in data  1°  agosto
2011, l'assegnazione di 167,65 milioni di euro a  carico  del  citato
stanziamento complessivo di 408,5 milioni di euro a valere sul  Fondo
infrastrutture e  gia'  parzialmente  utilizzato  con  le  richiamate
delibere nn. 79 e 82/2009; 
  Preso atto della  relazione  sulla  ricostruzione  dei  Comuni  del
cratere  aquilano,  presentata   dal   Ministro   per   la   coesione
territoriale in data 16 marzo 2012 e sottoposta all'esame  di  questo
Comitato nell'odierna seduta, nella quale sono, fra l'altro,  esposte
le innovazioni procedurali intese ad accelerare la ricostruzione, con
garanzia di semplificazione della governance  e  di  maggior  rigore,
anche attraverso il rafforzamento delle condizioni  concorrenziali  e
della trasparenza  informativa  sulla  gestione,  anche  finanziaria,
degli interventi; 
  Ritenuto, al fine  di  corrispondere  con  urgenza  alle  ulteriori
esigenze di ricostruzione  e  funzionalita'  degli  edifici  pubblici
nella Citta' e nella Provincia di L'Aquila danneggiati dal sisma  del
2009, di dover procedere con  l'assegnazione  di  167,65  milioni  di
euro, che completa l'utilizzo del citato stanziamento complessivo  di
408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture; 
  Vista  la  nota  n.  1229-P  del   22   marzo   2012,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su propostadel Ministro per la coesione  territoriale  sulla  quale
viene rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri  e
dei Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione delle risorse 
  Per il finanziamento degli interventi di cui al  secondo  programma
stralcio richiamato in premessa, volto a garantire  la  ricostruzione
di 23 edifici pubblici della Citta' e  della  Provincia  di  L'Aquila
danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  nel  mese  di  aprile
2009, viene disposta - ai sensi e per le finalita' dell'art. 4, comma
1,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  39/2009   -   l'assegnazione
dell'importo complessivo di 167,65 milioni di euro, per l'anno  2012,
a favore  del  Presidente  della  Regione  Abruzzo,  in  qualita'  di
Commissario delegato per la ricostruzione. Il relativo onere e' posto
a carico delle residue disponibilita' del  previsto  stanziamento  di
408,5 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture citato nelle
premesse. 
  Nell'allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte
integrante, e' riportato l'elenco degli edifici  compresi  nel  detto
programma stralcio, con l'indicazione dei rispettivi importi, come da
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Il predetto finanziamento di 167,65 milioni di euro  sara'  erogato
secondo modalita' temporali compatibili  con  i  vincoli  di  finanza
pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FSC. 
  Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009  (legge
n. 77/2009), alla realizzazione  del  richiamato  programma  stralcio
provvede il Commissario delegato  per  la  ricostruzione,  Presidente
della Regione  Abruzzo,  avvalendosi  del  competente  Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore. 
2. Attivita' di monitoraggio 
  Ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater del richiamato  decreto-legge
n. 39/2009, per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio  sulla
realizzazione degli interventi finanziati con la  presente  delibera,
il Commissario delegato si avvale del Nucleo di valutazione istituito
nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
3. Relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio 
  Con cadenza semestrale,  a  decorrere  dal  31  dicembre  2012,  il
Commissario delegato sottoporra' all'approvazione di questo Comitato,
previo inoltro ai  competenti  Ministeri,  apposita  relazione  sullo
stato complessivo di attuazione del programma stralcio oggetto  della
presente assegnazione e sullo stato di utilizzazione  delle  relative
risorse. Ai sensi della delibera n. 24/2004 richiamata  in  premessa,
il CUP assegnato ai singoli interventi dovra' essere  evidenziato  in
tutta la documentazione amministrativa e  contabile  riguardante  gli
interventi stessi. 
    Roma, 23 marzo 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il Segretario:Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 22