Art. 10 (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative) 1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto: a) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1; b) all'atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti. 3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri. 4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 5. Il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 6. Le modalita' di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 5.