Art. 10 
    (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative) 
 
1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui  al  presente  decreto
corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a
3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino a
20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW. 
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto: 
   a) all'atto della richiesta delle  tariffe  incentivanti  per  gli
impianti di cui all'articolo 3, comma 1; 
   b) all'atto della richiesta di  iscrizione  al  registro  per  gli
altri impianti. 
3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non  utile,
il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora per il medesimo
impianto  sia  effettuata  richiesta  di  iscrizione   a   successivi
registri. 
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo  in
capo al GSE,  i  soggetti  responsabili  che  accedono  alle  tariffe
incentivanti di cui al presente  decreto  e  ai  decreti  emanati  in
attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003  e
dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28  del  2011,
sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio  2013,  a  corrispondere  allo
stesso GSE, anche mediante compensazione degli  incentivi  spettanti,
un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 
5. Il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri
e l'accesso alle tariffe incentivanti  di  cui  al  presente  decreto
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto. 
6. Le modalita' di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1  e
4 sono precisate dal GSE nell'ambito delle regole applicative di  cui
al comma 5.