Art. 11 (Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas) 1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalita' compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: a) le modalita' e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle gia' definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'allegato 1-A, paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonche' le modalita' con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti; b) le modalita' con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all'allegato 1-A, paragrafo 2; c) le modalita' con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia prodotta, nonche' per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; d) le modalita' con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacita' di accumulo presso cabine primarie; e) le modalita' con le quali, a seguito delle attivita' di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna S.p.a. gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico f) i casi e le modalita' con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di cui e' utente del dispacciamento, provvede a richiede l'installazione, presso gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria. 2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalita' con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare: a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode; b) prevede che la responsabilita' del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attivita' di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonche' quelle relative all'energia elettrica immessa in rete; 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.