Art. 11 
 (Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas) 
 
1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico  con  modalita'
compatibili con la sicurezza del sistema elettrico,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas,  assicurando  il  coordinamento  con  i
provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse
dal fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli 17  e  18
del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: 
   a) le modalita' e i  tempi,  eventualmente  ulteriori  rispetto  a
quelle gia' definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel,  entro  i
quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio  entro  il
30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui  all'allegato  1-A,
paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al
medesimo allegato, nonche' le modalita' con le  quali  i  gestori  di
rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano
apposita  segnalazione  al  GSE,  il  quale  in  tal  caso   sospende
l'erogazione degli  incentivi  fino  all'avvenuto  adeguamento  degli
impianti; 
   b) le modalita' con le quali i gestori  di  rete,  ivi  inclusi  i
gestori delle reti  di  distribuzione,  utilizzano,  per  l'esercizio
efficiente e  in  sicurezza  del  sistema  elettrico,  i  dispositivi
richiamati all'allegato 1-A, paragrafo 2; 
   c) le modalita' con  le  quali  i  soggetti  responsabili  possono
utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter,
per  migliorare  la  gestione  dell'energia  prodotta,  nonche'   per
immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito
dell'attuazione di quanto previsto  alla  lettera  precedente,  siano
inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; 
   d) le modalita' con le quali i gestori di rete possono  mettere  a
disposizione dei  singoli  soggetti  responsabili,  eventualmente  in
alternativa alla soluzione precedente, capacita' di  accumulo  presso
cabine primarie; 
   e) le modalita' con le quali, a seguito  delle  attivita'  di  cui
alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione,  i
medesimi gestori rendono disponibili  a  Terna  S.p.a.  gli  elementi
necessari  alla  gestione  efficiente  e  in  sicurezza  del  sistema
elettrico 
   f) i casi e le modalita' con le quali, ai fini  del  miglioramento
delle previsioni della produzione degli impianti alimentati  a  fonti
rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli  impianti  di  cui  e'
utente  del  dispacciamento,  provvede  a  richiede  l'installazione,
presso gli impianti, dei dispositivi di  misurazione  e  trasmissione
satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria. 
2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete,
dei tempi per il completamento della realizzazione della  connessione
e  per  l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23  luglio  2008,
ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive  modiche  ed
integrazioni, comporti la  perdita  del  diritto  a  una  determinata
tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e
disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri
provvedimenti, le modalita' con  le  quali  trovano  copertura  sulle
componenti tariffarie dell'energia elettrica  le  risorse  necessarie
per  l'erogazione  degli  incentivi  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fotovoltaico,  assicurando  l'equilibrio  economico  del
bilancio del GSE. 
4. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  assicurando  il
coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso  i  propri
provvedimenti  relativi  all'erogazione  del   servizio   di   misura
dell'energia elettrica prodotta e in particolare: 
   a)  definisce  le  caratteristiche  dei  misuratori   dell'energia
elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: 
      a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte  dei
gestori di rete o  comunque  dotati  di  dispositivi  che  consentano
l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei  medesimi
gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti
di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; 
      a2) i requisiti necessari al fine di garantire la  manutenzione
e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini  di  dotazione
di specifici dispositivi antifrode; 
   b)  prevede  che  la  responsabilita'  del  servizio   di   misura
dell'energia   elettrica    prodotta,    eventualmente    comprensivo
dell'attivita' di installazione e manutenzione  dei  misuratori,  sia
posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi  e
delle tariffe incentivanti, in capo  ai  gestori  di  rete  e  che  i
medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al  GSE  le
misure di cui alla lettera a1) nonche'  quelle  relative  all'energia
elettrica immessa in rete; 
7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' per il ritiro, da parte  del  GSE,  dell'energia  elettrica
immessa  in  rete  dagli  impianti   incentivati   con   la   tariffa
onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le
modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica  da
parte del GSE.