Art. 12 
(Cumulabilita' degli incentivi e  dei  meccanismi  di  valorizzazione
                  dell'energia elettrica prodotta) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4,  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
   a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici
aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
   b)  contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
enti locali o di regioni e province autonome; 
   c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano  realizzati
su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e  b),
ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale che provvedono alla prestazione di  servizi  sociali
affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile  sia  l'ente
pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale; 
   d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici  realizzati  su  aree
oggetto di  interventi  di  bonifica,  ubicate  all'interno  di  siti
contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
preventive operazioni di bonifica; 
   e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  integrati   con
caratteristiche innovative; 
   f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
   g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art.
1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   h) benefici conseguenti all'accesso  a  fondi  di  garanzia  e  di
rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
2.  Fermo  restando  il  diritto   al   beneficio   della   riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
richieste detrazioni fiscali. 
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente  decreto  gli
impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011. 
4. Dal 1 ° gennaio 2013, si applicano le condizioni di  cumulabilita'
degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto. 
5.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente   decreto   sono
alternative ai seguenti benefici: 
   a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi,
ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni di  cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
ARG/elt  186/09  del  9  dicembre   2009.   Tale   disciplina   trova
applicazione,  su  richiesta  del  produttore,  in  alternativa  alle
tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di  diritto  alle
medesime tariffe incentivanti, e  dopo  il  termine  del  periodo  di
diritto alle tariffe incentivanti; 
   b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle   condizioni   fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.