Art. 13 
                  (Verifiche, controlli e sanzioni) 
 
1. Il GSE effettua controlli sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti responsabili con le  modalita'  di  cui
all'articolo 71 del DPR n. 445 del  2000.  Fatte  salve  le  sanzioni
penali di cui all'articolo  76  del  medesimo  decreto,  qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   delle
dichiarazioni,  si  applica  l'articolo  23,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
2. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti  da  ogni
responsabilita' per gli atti  emanati,  quando  il  riconoscimento  e
l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti  falsi  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 
3. Fermo restando il comma  1,  il  GSE  svolge  controlli  ai  sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
4. In caso  di  false  dichiarazioni  rese  dall'installatore  o  dal
tecnico  abilitato  nella  documentazione  da   allegare   ai   sensi
dell'allegato  3-B,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  a  questi
applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n.  445  del  2000,  al
soggetto responsabile dell'impianto si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.