Art. 13 (Verifiche, controlli e sanzioni) 1. Il GSE effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalita' di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 3. Fermo restando il comma 1, il GSE svolge controlli ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 4. In caso di false dichiarazioni rese dall'installatore o dal tecnico abilitato nella documentazione da allegare ai sensi dell'allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.