Art. 14 
(Monitoraggio  della  diffusione,  divulgazione   dei   risultati   e
                     attivita' di informazione) 
 
1. Entro il 31 marzo di ogni anno,  il  GSE  trasmette  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
dell'applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio  2011  e
dei decreti interministeriali attuativi  dell'  art.  7  del  decreto
legislativo n. 387 del 2003. 
2. Con separato riferimento ai decreti  interministeriali  28  luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011
e al presente decreto, il rapporto di cui al comma  1  fornisce,  per
ciascuna regione e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di
impianto  e  di  ubicazione,  la  potenza  annualmente   entrata   in
esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle  tariffe
incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle  tariffe  incentivanti
erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato  ritenuto
utile. 
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto,  il
GSE,  in  assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello   sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
4.  Il  GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
5. Il GSE e l'ENEA  organizzano,  su  un  campione  significativo  di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
6. Il GSE promuove  azioni  informative  finalizzate  a  favorire  la
conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
soggetti che possono finanziare gli impianti.