Art. 15 
(Monitoraggio  tecnologico  e   promozione   dello   sviluppo   delle
                             tecnologie) 
 
1.  L'ENEA,  coordinandosi  con  il  GSE,  effettua  un  monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le  prestazioni  delle  tecnologie
impiegate  negli  impianti  fotovoltaici   gia'   realizzati   ovvero
realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto. 
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui  al  comma  1,
entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al  Ministero  dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, un  rapporto  recante  l'analisi,  riferita  a
ciascuna tipologia di impianto, degli  indici  di  prestazione  degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
di innovazione tecnologica.