Art. 17 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto. 2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW.