Art. 17 
(Attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  173,
                      della legge n. 244/2007) 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  gli  impianti
fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono  enti  locali,
cosi' come definiti dall' articolo  2,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono  considerati
rientranti nella tipologia dell'impianto  di  cui  all'  articolo  2,
comma 1, lettera g), del presente decreto. 
2. Al fine di rispettare  le  disposizioni  generali  in  materia  di
libera concorrenza e parita' di condizioni  nell'accesso  al  mercato
dell'energia  elettrica,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW.