Art. 18 (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica) 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Enea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s). 2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 3. I decreti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 includono progetti e misure per lo sviluppo sperimentale delle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, anche funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.