Art. 18 
         (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica) 
 
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Enea,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i  requisiti
tecnici  degli  impianti   con   innovazione   tecnologica   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera s). 
2. Con il decreto di cui al comma  1,  vengono  definite  le  tariffe
incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 
3. I decreti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del
2011 includono progetti e misure per lo sviluppo  sperimentale  delle
tecnologie  innovative  di  conversione  dell'energia  solare,  anche
funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.