Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82- 25 e successivi aggiornamenti; b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDI'; c) «produzione netta di un impianto»: e' la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; d) «produzione lorda di un impianto»: e': d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica; e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in Allegato 4; g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e' l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalita' individuate in Allegato 2; h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a); i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformita' alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o piu' stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l). L'energia incentivata a seguito di un potenziamento e' la produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8; l) «produzione netta aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato; m) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni; n) «rifacimento totale»: e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; o) «servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni; p) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; q) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare e' concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» e' il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25; r) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4; s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche; t) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalita' previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell'ulteriore costo generato dal presente decreto: i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, e' attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione; ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, e' calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso; iii) la producibilita' annua netta incentivabile e' convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti; u) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico; v) «impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE»: a prescindere dall'origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti: 1. per i moduli fotovoltaici e' stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalita' e/o la specialita'; in questo caso, all'interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalita' e/o la specialita', con riferimento all'Allegato 4. 2. Per i gruppi di conversione e' stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo. z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili; z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra»: impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, ne' su pergole, tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2010. 2. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.