Art. 2 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 
   a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova  dei  moduli
fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
definiti  dalle  pertinenti  norme   CEI   (Comitato   elettrotecnico
italiano)  e  indicati  nella  Guida  CEI   82-   25   e   successivi
aggiornamenti; 
   b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»:  e'
la data in cui si effettua il primo  funzionamento  dell'impianto  in
parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete  e
dallo stesso registrata in GAUDI'; 
   c) «produzione netta di  un  impianto»:  e'  la  produzione  lorda
diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi  ausiliari  di
centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle  perdite
di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; 
   d) «produzione lorda di un impianto»: e': 
      d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
elettrica; 
      d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica; 
   e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e'  un
impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
componenti elettrici minori; 
   f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con    caratteristiche
innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in Allegato 4; 
   g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su   un   edificio»:   e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
modalita' individuate in Allegato 2; 
   h)  «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera a); 
   i) «potenziamento»: e' l'intervento  tecnologico,  realizzato  nel
rispetto  dei  requisiti  e  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente decreto, eseguito su un impianto  entrato  in  esercizio  da
almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza  nominale
dell'impianto, mediante aggiunta di una o  piu'  stringhe  di  moduli
fotovoltaici  e  dei  relativi  inverter,  la  cui  potenza  nominale
complessiva sia non inferiore a 1  kW,  in  modo  da  consentire  una
produzione aggiuntiva  dell'impianto  medesimo,  come  definita  alla
lettera l). L'energia incentivata a seguito di un potenziamento e' la
produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un  coefficiente
di gradazione pari a 0,8; 
   l) «produzione netta aggiuntiva  di  un  impianto»:  e'  l'aumento
espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia
elettrica  netta   prodotta   annualmente   e   misurata   attraverso
l'installazione di un gruppo di misura dedicato; 
   m) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica,  come
definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni; 
   n) «rifacimento totale»: e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con  componenti  nuovi  di  almeno  tutti  i
moduli e  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua  in
corrente alternata; 
   o) «servizio  di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  e
successive modifiche ed integrazioni; 
   p) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
   q)  «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
alternata e da altri componenti  elettrici  minori;  il  «fattore  di
concentrazione di  impianto  fotovoltaico  a  concentrazione»  e'  il
valore minimo fra il fattore di concentrazione  geometrico  e  quello
energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure  indicate
nella Guida CEI 82-25; 
   r)  «soggetto   responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4; 
   s) «impianto fotovoltaico  con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
da significative innovazioni tecnologiche; 
   t) «costo indicativo cumulato  annuo  degli  incentivi»  o  «costo
indicativo  cumulato  degli  incentivi»:  e'  la   sommatoria   degli
incentivi,   gravanti   sulle   tariffe    dell'energia    elettrica,
riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in
attuazione del presente decreto e  dei  precedenti  provvedimenti  di
incentivazione; ai fini della determinazione del costo  generato  dai
provvedimenti  antecedenti  al  presente  decreto,  si  applicano  le
modalita' previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione
dell'ulteriore costo generato dal presente decreto: 
      i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro  in
posizione utile. A tali impianti, fino all'entrata in  esercizio,  e'
attribuito  un  incentivo  pari  alla  differenza  fra   la   tariffa
incentivante spettante alla data di entrata in  esercizio  dichiarata
dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello
di richiesta di iscrizione; 
      ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio
che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe
incentivanti costanti,  ivi  inclusi  gli  impianti  che  accedono  a
tariffe fisse onnicomprensive, e' calcolato  per  differenza  con  il
valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso; 
      iii)   la   producibilita'   annua   netta   incentivabile   e'
convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti; 
   u)  «costo  di  investimento»:  totale  dei   costi   strettamente
necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
fotovoltaico; 
   v)  «impianti  con  componenti  principali  realizzati  unicamente
all'interno  di  un  Paese  che  risulti   membro   dell'UE/SEE»:   a
prescindere dall'origine delle  materie  prime  impiegate,  sono  gli
impianti fotovoltaici  e  gli  impianti  fotovoltaici  integrati  con
caratteristiche  innovative  che  utilizzano  moduli  fotovoltaici  e
gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di  un  Paese
che risulti membro dell'Unione Europea o che sia  parte  dell'Accordo
sullo Spazio  Economico  Europeo  -  SEE  (Islanda,  Liechtenstein  e
Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti: 
1. per i moduli  fotovoltaici  e'  stato  rilasciato  l'attestato  di
controllo del processo produttivo  in  fabbrica  (Factory  Inspection
Attestation,  come  indicata  nella  Guida  CEI  82-25  e  successivi
aggiornamenti)  ai   fini   dell'identificazione   dell'origine   del
prodotto, a dimostrazione che almeno  le  seguenti  lavorazioni  sono
state eseguite all'interno dei predetti Paesi: 
      a)  moduli   in   silicio   cristallino:   stringatura   celle,
assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di
deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      c) moduli in film sottile su supporto  flessibile:  stringatura
celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      d) moduli non convenzionali e componenti speciali:  oltre  alle
fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della
tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non
convenzionalita' e/o la specialita'; in questo caso, all'interno  del
Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche  la  tipologia
di  non  convenzionalita'  e/o  la   specialita',   con   riferimento
all'Allegato 4. 
2. Per i gruppi di conversione e' stato rilasciato,  da  un  ente  di
certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali  componenti,
l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai  fini
dell'identificazione dell'origine del prodotto, a  dimostrazione  che
almeno le seguenti lavorazioni sono state  eseguite  all'interno  dei
predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo. 
      z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo
pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici  costituiscono  gli
elementi costruttivi della copertura o delle pareti di  un  manufatto
adibito,  per  tutta  la   durata   dell'erogazione   della   tariffa
incentivante alle  coltivazioni  agricole  o  alla  floricoltura.  La
struttura della serra, in metallo,  legno  o  muratura,  deve  essere
fissa, ancorata al terreno e  con  chiusure  fisse  o  stagionalmente
rimovibili; 
      z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli  collocati  a  terra»:
impianto per il quale i moduli non  sono  fisicamente  installati  su
edifici, serre,  barriere  acustiche  o  fabbricati  rurali,  ne'  su
pergole,  tettoie  e  pensiline,  per  le  quali  si   applicano   le
definizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2010. 
2. Valgono inoltre le definizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.