Art. 20 
                        (Disposizioni finali) 
 
1. Successivamente alla data di cui all'articolo 1, comma 5,  cessano
di  applicarsi,  oltre  al  presente  decreto,  le  disposizioni  dei
precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte  fotovoltaica,
laddove possano comportare incrementi del costo  indicativo  cumulato
raggiunto alla medesima data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti  a
tale data. 
2. Il presente decreto, di cui gli allegati  sono  parte  integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 5 luglio 2012 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                                Clini