Art. 20 (Disposizioni finali) 1. Successivamente alla data di cui all'articolo 1, comma 5, cessano di applicarsi, oltre al presente decreto, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a tale data. 2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2012 Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini