Art. 3 (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 5: a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonche' i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW; c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW ; d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€; e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonche' i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 5, gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i requisiti stabiliti dal presente decreto, alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 5 previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi: a) 1° registro: 140 milioni di euro; b) 2° registro: 120 milioni di euro; c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 5. 3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui al comma 2, a cui: a) vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura; b) vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure; c) a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonche', limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilita' dei registri successivi.