Art. 3 
              (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 
 
1. Fermi restando i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  e  il
rispetto dei requisiti stabiliti dal  presente  decreto,  i  seguenti
impianti accedono  direttamente  alle  tariffe  incentivanti  di  cui
all'articolo 5: 
   a) impianti fotovoltaici di potenza fino a  50  kW  realizzati  su
edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui  e'
operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; 
   b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore  a  12  kW,  ivi
inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento,  nonche'  i
potenziamenti   che   comportano   un   incremento   della    potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW; 
   c) i potenziamenti che  comportano  un  incremento  della  potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW ; 
   d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche  innovative
fino  al  raggiungimento  di  un  costo  indicativo  cumulato   degli
incentivi degli incentivi di 50 ML€; 
   e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino  al  raggiungimento
di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; 
   f) impianti fotovoltaici realizzati da  Amministrazioni  pubbliche
mediante svolgimento di  procedure  di  pubblica  evidenza,  fino  al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di  50
ML€; 
   g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12  kW  e  non
superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a  seguito  di
rifacimento, nonche' i potenziamenti  che  comportano  un  incremento
della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una
tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari  impianti
iscritti al registro. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti
di cui  all'articolo  1,  comma  5,  gli  impianti  fotovoltaici  non
ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i
requisiti stabiliti dal presente decreto, alle  tariffe  incentivanti
di cui all'articolo 5 previa  iscrizione  in  appositi  registri,  in
posizione tale da rientrare nei  seguenti  limiti  massimi  di  costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi: 
   a) 1° registro: 140 milioni di euro; 
   b) 2° registro: 120 milioni di euro; 
   c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro  e  comunque
fino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 5. 
3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui
al comma 2, a cui: 
   a) vengono sommate le risorse eventualmente  non  assegnate  nella
precedente procedura; 
   b) vengono sommate le risorse  relative  ad  impianti  ammessi  in
precedenti procedure e per i  quali  il  soggetto  interessato  abbia
comunicato la rinuncia al GSE  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione
della  relativa  graduatoria  ovvero  sia  decaduto   da   precedenti
procedure; 
   c) a decorrere dal  secondo  registro,  viene  detratto  il  costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli  impianti
di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  entrati  in  esercizio  nel
semestre antecedente a  quello  di  apertura  del  registro  nonche',
limitatamente al secondo registro, il costo  degli  impianti  di  cui
all'articolo 1,  comma  4,  lettera  c).  In  caso  di  insufficiente
compensazione,  si  procede  mediante  ulteriore   detrazione   dalle
disponibilita' dei registri successivi.