Art. 4 
               (Procedura per gli impianti a registro) 
 
1. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, possono accedere alle
tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  se  rispettano  i
requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura  indicata
nel presente articolo. 
2. Il bando riferito alle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a), relativo al primo registro e' pubblicato  dal  GSE  entro
venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative  di
cui all'articolo 10,  comma  5,  e  prevede  la  presentazione  delle
domande di iscrizione al registro fino  alla  data  di  pubblicazione
della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, e  in  ogni  caso
per trenta giorni successivi alla data di  pubblicazione  del  bando.
Per i registri successivi,  i  bandi  sono  pubblicati  dal  GSE  con
cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando
e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al  registro
entro i successivi sessanta giorni. 
3. La richiesta di iscrizione al registro e'  formulata  al  GSE  dal
soggetto titolare del  titolo  autorizzativo  per  la  costruzione  e
l'esercizio dell'impianto con la presentazione di  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  DPR
445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3-A. Non e'
consentita,   successivamente    alla    chiusura    del    registro,
l'integrazione dei documenti e delle informazioni presentati. 
4. Entro venti giorni dalla data di chiusura  del  registro,  il  GSE
forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo  registro  e
la pubblica sul  proprio  sito  internet,  applicando  i  criteri  di
priorita' di cui al comma 5. 
5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro e'
formata applicando, in  ordine  gerarchico,  i  seguenti  criteri  di
priorita': 
   a)  impianti  su  edifici  dal  cui  attestato  di  certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica,  che  comunque  deve
risultare D o superiore, con moduli  installati  in  sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   b)  impianti  su  edifici  dal  cui  attestato  di  certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica,  che  comunque  deve
risultare D o superiore; 
   c) impianti su edifici con moduli installati  in  sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   d)  impianti  con  componenti  principali  realizzati   unicamente
all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE; 
   e)  impianti  ubicati,  nell'ordine,  su:  siti  contaminati  come
definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152  e  successive  modificazioni,  sempreche'  l'area   dei   moduli
fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o
messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui  tetti  degli
edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilita'
del demanio militare; discariche  esaurite  per  le  quali  e'  stata
comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto
legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite; 
   f) impianti di  potenza  non  superiore  a  200  kW  asserviti  ad
attivita' produttive; 
   g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici,  serre,  pergole,
tettoie, pensiline, barriere acustiche; 
   h) altri impianti che rispettino i requisiti di  cui  all'articolo
7. 
Qualora le risorse disponibili non coprano  integralmente  tutti  gli
impianti ricadenti  in  una  delle  categorie  di  cui  alle  lettere
precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati  i  seguenti
ulteriori criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
   i. impianti per i  quali  il  soggetto  interessato  richiede  una
tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata
in esercizio; 
   ii. precedenza della data del titolo autorizzativo; 
   iii. minore potenza dell'impianto; 
   iv.  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
registro. 
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, lettere a)  e  b),  qualora
l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base
di norme regionali, la classe energetica rilevante per la  formazione
della graduatoria e' determinata secondo modalita' rese note dal  GSE
nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5. 
7. Ai fini di un'ulteriore salvaguardia delle iniziative in  avanzata
fase  di  realizzazione,  limitatamente   al   primo   registro,   la
graduatoria e' formata applicando, in ordine gerarchico,  come  primo
criterio  la  precedenza  della  data  di  entrata  in  esercizio  e,
successivamente, i criteri di cui al comma 5. Per il  medesimo  fine,
limitatamente  agli  impianti  che  accedono  al  primo  registro  in
applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non  si
applicano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, ma i  requisiti
di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto  dell'articolo
65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Possono  accedere  al  primo  registro  anche  gli
impianti entrati in esercizio prima della data  di  applicazione  del
presente decreto. 
8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti  iscritti  nel
registro in posizione tale da rientrare nei volumi  incentivabili  di
cui all'articolo 3, comma 2, purche' entrino in  esercizio  entro  un
anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
9. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione al  registro  non
sono soggette a scorrimento, con l'eccezione del primo  registro,  in
riferimento al quale il GSE  scorre  la  graduatoria  eliminando  gli
impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM
5 maggio 2011. 
10. I soggetti responsabili di impianti iscritti  a  un  registro  in
posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di  costo,  che
intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri  successivi,
devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. 
11. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo successivamente
alla data di entrata di esercizio dell'impianto.