Art. 4 (Procedura per gli impianti a registro) 1. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto se rispettano i requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura indicata nel presente articolo. 2. Il bando riferito alle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), relativo al primo registro e' pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, e in ogni caso per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. 3. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3-A. Non e' consentita, successivamente alla chiusura del registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni presentati. 4. Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorita' di cui al comma 5. 5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro e' formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorita': a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore; c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE; e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreche' l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilita' del demanio militare; discariche esaurite per le quali e' stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite; f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attivita' produttive; g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche; h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7. Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: i. impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; ii. precedenza della data del titolo autorizzativo; iii. minore potenza dell'impianto; iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, lettere a) e b), qualora l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria e' determinata secondo modalita' rese note dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5. 7. Ai fini di un'ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria e' formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui al comma 5. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, ma i requisiti di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di applicazione del presente decreto. 8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all'articolo 3, comma 2, purche' entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. 9. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con l'eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011. 10. I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. 11. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio dell'impianto.