Art. 5 (Tariffe incentivanti) 1. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non puo' essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilita' del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito e' attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7. 2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v): i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto: i. 30 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza e' superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 20 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza e' superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 10 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza e' superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. 3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreche' accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per l'accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell'intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite e' incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l'impianto e' considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici. 4. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Tale periodo di diritto e' considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. 5. La tariffa spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Agli impianti iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all'articolo 1, comma 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del presente decreto. 6. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante. 8. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull'energia netta consumata in sito. La misurazione dell'energia netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilita' di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con modalita' stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. L'articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che le serre che non rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la categoria "altri impianti fotovoltaici" e non alla tariffa prevista dal primo periodo.