Art. 5 
                       (Tariffe incentivanti) 
 
1. Ferme restando  le  determinazioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti  di
potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota
di produzione netta immessa in  rete,  una  tariffa  omnicomprensiva,
determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed
individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici,  per  gli
impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli  impianti
fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti  gli
impianti di potenza nominale superiore a  1  MW,  il  GSE  eroga,  in
riferimento alla quota  di  produzione  netta  immessa  in  rete,  la
differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di  cui  agli
Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale  orario;  tale  differenza  non
puo' essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi
allegati; l'energia  prodotta  dagli  impianti  di  potenza  nominale
superiore a 1 MW resta nella  disponibilita'  del  produttore.  Sulla
quota della produzione netta consumata in sito e' attribuita, invece,
una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7. 
2. Le  tariffe  omnicomprensive  e  le  tariffe  premio  sull'energia
consumata in sito  sono  incrementate,  limitatamente  agli  impianti
fotovoltaici  e   agli   impianti   integrati   con   caratteristiche
innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: 
   a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera v): 
      i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 
      ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 
      iii. 5 €/MWh se entrano  in  esercizio  successivamente  al  31
dicembre 2014. 
   b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui e'  operata  la  completa  rimozione
dell'eternit o dell'amianto: 
      i. 30 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e  20  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013; 
      ii. 20 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 10  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2014; 
      iii. 10 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 5  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
successivamente al 31 dicembre 2014. 
3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo  20
del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6  e  7,
gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi
gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreche'  accatastati
prima della data di entrata in esercizio dell'impianto  fotovoltaico.
Per l'accesso alla tariffa  di  cui  al  presente  comma,  a  seguito
dell'intervento  le  serre  devono  presentare  un  rapporto  tra  la
proiezione al suolo della superficie totale dei  moduli  fotovoltaici
installati sulla serra e  della  superficie  totale  della  copertura
della serra stessa non  superiore  al  30%.  Il  predetto  limite  e'
incrementato  al  50%  limitatamente  alle   serre   per   le   quali
l'autorizzazione  alla  costruzione   e   all'esercizio   sia   stata
rilasciata in data antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti,
l'impianto e' considerato ricadente nella  categoria  altri  impianti
fotovoltaici. 
4. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un  periodo  di  venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
incentivazione. Tale periodo di diritto e' considerato  al  netto  di
eventuali fermate disposte a seguito di problematiche  connesse  alla
sicurezza  della  rete  ovvero  a  seguito   di   eventi   calamitosi
riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. 
5. La tariffa spettante e' quella vigente alla  data  di  entrata  in
esercizio  dell'impianto.  Agli  impianti  iscritti  a  registro  che
risultino entrati in esercizio  in  data  antecedente  alla  data  di
chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione  al
registro al  quale  risultino  iscritti  in  posizione  utile,  viene
attribuita la tariffa vigente alla  data  di  chiusura  del  predetto
periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino
entrati in esercizio prima della data di cui all'articolo 1, comma 3,
viene applicata la tariffa incentivante spettante agli  impianti  che
entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del  presente
decreto. 
6. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al  presente
decreto, restano fermi i requisiti professionali  degli  installatori
degli impianti fotovoltaici,  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito  diverso  da
quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto  alla
tariffa incentivante. Fatti salvi gli  interventi  di  potenziamento,
eventuali  modifiche,  sullo  stesso   sito,   della   configurazione
dell'impianto non possono  comportare  un  incremento  della  tariffa
incentivante. 
8. La cessione dell'impianto  fotovoltaico,  ovvero  dell'edificio  o
unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20
kW, interamente  adibiti  all'alimentazione  di  utenze  in  corrente
continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono  energia
in rete, spetta il premio sull'energia netta consumata  in  sito.  La
misurazione dell'energia netta consumata  in  sito  viene  effettuata
prima delle utenze in corrente  continua,  previa  disponibilita'  di
misuratori di energia elettrica in corrente  continua  certificati  e
teleleggibili dal GSE, con modalita' stabilite dal medesimo GSE entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
10. L'articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si  interpreta  nel
senso che le serre che non rispettano il requisito di cui al  secondo
periodo possono accedere  alla  tariffa  prevista  per  la  categoria
"altri impianti fotovoltaici" e non alla tariffa prevista  dal  primo
periodo.