Art. 6 (Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti) 1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e di registrare la data di avvenuta connessione su GAUDI' entro i termini ivi stabiliti. 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI'. Prima della data di piena operativita' del sistema GAUDI' e delle relativa interoperabilita' con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati gia' presenti su GAUDI' direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico. 4. Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita ai sensi del comma 3, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete. 5. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. A tal fine: a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale e' forfetariamente posta pari all'1% e al 2% della produzione lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con proprio provvedimento. 6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.