Art. 6 
        (Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti) 
 
1. Entro quindici giorni solari dalla data di  entrata  in  esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto
responsabile e' tenuto  a  far  pervenire  al  GSE  la  richiesta  di
concessione   della   pertinente   tariffa   incentivante   con    la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
ai  sensi  dell'articolo  47  del  DPR  445  del  2000,  recante   le
informazioni di cui all'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini
di cui al presente comma comporta  il  mancato  riconoscimento  delle
tariffe incentivanti per il periodo  intercorrente  fra  la  data  di
entrata in esercizio e la data  della  comunicazione  al  GSE,  fermo
restando il diritto alla tariffa vigente  alla  data  di  entrata  in
esercizio. 
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete  di
provvedere alla connessione degli impianti alla  rete  elettrica  nei
termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni  e  di
registrare la data di avvenuta connessione su GAUDI' entro i  termini
ivi stabiliti. 
3. Il GSE, verificato il rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto, assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa
spettante entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta di cui al  comma  1,  al  netto  dei  tempi  imputabili  al
medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti  interpellati  dal
GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli
operatori coinvolti nel processo di  caricamento  e  validazione  dei
dati su GAUDI'. Prima della data di piena  operativita'  del  sistema
GAUDI' e delle relativa  interoperabilita'  con  il  portale  per  la
gestione  degli  incentivi,  fissata  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica  e  il  gas,  il  GSE  adotta  soluzioni  transitorie   per
l'acquisizione dei dati gia'  presenti  su  GAUDI'  direttamente  dai
soggetti richiedenti gli  incentivi,  informandone,  preventivamente,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
4. Successivamente  alla  data  di  prima  erogazione  della  tariffa
stabilita ai sensi del comma 3, il GSE provvede  mensilmente,  ovvero
con cadenza superiore al mese laddove  mensilmente  maturino  importi
inferiori  a  soglie  definite  nelle  regole  applicative   di   cui
all'articolo 10, comma 5, alla liquidazione degli importi  dovuti  in
applicazione del  presente  decreto,  sulla  base  delle  misurazioni
trasmesse dai gestori di rete. 
5. I consumi attribuibili ai  servizi  ausiliari,  alle  perdite  nei
trasformatori principali e alle perdite di linea  fino  al  punto  di
consegna dell'energia alla  rete  elettrica  sono  definiti  su  base
convenzionale e sono espressi in termini di percentuale  dell'energia
elettrica prodotta lorda. A tal fine: 
   a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l'energia
elettrica  assorbita   dai   servizi   ausiliari   di   centrale   e'
forfetariamente posta pari all'1% e al  2%  della  produzione  lorda,
rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; 
   b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna,  per
ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base  delle
definizioni e dei  principi  adottati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas con proprio provvedimento. 
6. Nei casi previsti, e fino all'adozione  dei  regolamenti  relativi
alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.