Art. 7 (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 5, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: a) persone fisiche; b) persone giuridiche; c) soggetti pubblici; d) condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 5, gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi commi. 3. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A. 4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che: a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l'attestazione e' rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; per i moduli importati, l'adesione puo' essere effettuata dall'importatore; il GSE definisce, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5, i requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell'attestazione; b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita'), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale; c) e' in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualita' del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito e' richiesto anche per i produttori di inverter. 6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonche', ove occorrano, all'articolo 2, comma 1, lettera v), i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell'accesso agli incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi commi 4 e 5, in allegato 1-A e all'articolo 2, comma 1, lettera v). 7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformita' alle norme richiamate in Allegato 1-B. 8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti fattispecie: a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validita', redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all'allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non puo' essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato; b) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; c) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline; d) impianti ubicati in discariche esaurite per le quali e' stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilita' del demanio militare; e) impianti realizzati nei tempi e in conformita' a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; f) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.