Art. 7 
  (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
5, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente  decreto,
gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: 
   a) persone fisiche; 
   b) persone giuridiche; 
   c) soggetti pubblici; 
   d) condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
5, gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti
precisati ai successivi commi. 
3. I componenti utilizzati negli  impianti  devono  essere  di  nuova
costruzione o comunque non gia' impiegati  in  altri  impianti  cosi'
come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le
norme tecniche richiamate in Allegato 1-A. 
4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per  almeno
dieci  anni  da  garanzia  di   prodotto   contro   il   difetto   di
fabbricazione. 
5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che: 
   a) aderisce a un sistema o consorzio  europeo  che  garantisca  il
riciclo dei moduli fotovoltaici  utilizzati  al  termine  della  vita
utile  dei  moduli;  l'attestazione  e'  rilasciata  dal  sistema   o
consorzio di riciclo; per i moduli importati, l'adesione puo'  essere
effettuata dall'importatore;  il  GSE  definisce,  nell'ambito  delle
regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5,  i  requisiti  da
richiedere   ai   sistemi   o   consorzi   ai   fini   del   rilascio
dell'attestazione; 
   b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema  di  gestione
della qualita'), OHSAS 18001 (Sistema  di  gestione  della  salute  e
sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i
certificati  sono   rilasciato   da   organismi   di   certificazione
accreditati a livello europeo o nazionale; 
   c)  e'  in  possesso  di  certificato  di  ispezione  di  fabbrica
rilasciato da un organismo di certificazione  accreditato,  avente  i
requisiti tecnici indicati nella Guida  CEI  82-25,  a  verifica  del
rispetto della qualita'  del  processo  produttivo  e  dei  materiali
utilizzati; il predetto requisito e' richiesto anche per i produttori
di inverter. 
6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai  commi
4 e 5 e allegato 1-A nonche', ove occorrano, all'articolo 2, comma 1,
lettera v), i produttori e  importatori  dei  moduli  fotovoltaici  e
degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio
ai fini dell'accesso agli incentivi, trasmettono  preventivamente  al
GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi commi 4 e
5, in allegato 1-A e all'articolo 2, comma 1, lettera v). 
7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo  tale
che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete,  non  condiviso  con  altri  impianti
fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformita' alle
norme richiamate in Allegato 1-B. 
8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti  di  potenziamenti,
in almeno una delle seguenti fattispecie: 
   a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati  di  un
attestato di certificazione energetica in corso di validita', redatto
ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente
all'allegato  A,  Linee  guida  nazionali   per   la   certificazione
energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i  metodi
di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi  5.1  e  5.2,
punti  1  e  2,  del  predetto   allegato   A,   comprendente   anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle  prestazioni
energetiche dell'edificio. Ai fini del  presente  decreto,  non  puo'
essere utilizzata l'autodichiarazione  del  proprietario  di  cui  al
paragrafo 9 del medesimo allegato; 
   b) impianti realizzati su  edifici  con  coperture  in  eternit  o
comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto; 
   c) impianti  realizzati  su  pergole,  serre,  fabbricati  rurali,
edifici  a  destinazione  produttiva  non  soggetti  all'obbligo   di
certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline; 
   d) impianti ubicati in discariche esaurite per le quali  e'  stata
comunicata la chiusura  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  area  di  pertinenza  di
discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione  al  gestore
del  servizio   idrico   integrato,   impianti   su   terreni   nella
disponibilita' del demanio militare; 
   e) impianti  realizzati  nei  tempi  e  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
   f)  altri  impianti,  diversi  da  quelli  di  cui  alle   lettere
precedenti,  che  hanno  ottenuto  il  titolo  autorizzativo  per  la
costruzione e l'esercizio entro la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fermo restando i limiti  cui  all'articolo  65  del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo
2012, n. 27.