Art. 9 
(Impianti fotovoltaici a concentrazione:  requisiti  dei  soggetti  e
                           degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
7, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente  decreto,
gli  impianti  fotovoltaici   a   concentrazione   i   cui   soggetti
responsabili siano: 
   a) le persone giuridiche; 
   b) i soggetti pubblici. 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
7 gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: 
   a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW; 
   b)  sono  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche   richiamate
nell'allegato 1-A e alle disposizioni di cui all'art. 10 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
EN 62108; 
   c) il fattore di concentrazione e' pari almeno a 10 soli; per  gli
impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3  e
10 soli le tariffe dell'allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti
fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore
a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle
procedure per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4; 
   d) aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3. 
3.  Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,  lettere  b)  e  c),
nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A.