Art. 9 (Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 7, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici a concentrazione i cui soggetti responsabili siano: a) le persone giuridiche; b) i soggetti pubblici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 7 gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1-A e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108; c) il fattore di concentrazione e' pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell'allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4; d) aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3. 3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, lettere b) e c), nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A.