Art. 2 Definizioni 1. Per cartelli di valorizzazione e promozione del territorio si intendono cartelli che rappresentano, con modalita' pittorica o fotografica, siti di interesse turistico e culturale presenti all'interno di aree territoriali che si intende promuovere e valorizzare. 2. I cartelli appartenenti a tale tipologia, essendo finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, non sono ricompresi tra i mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e sono disciplinati dal presente decreto.