Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per cartelli di valorizzazione e promozione  del  territorio  si
intendono cartelli  che  rappresentano,  con  modalita'  pittorica  o
fotografica,  siti  di  interesse  turistico  e  culturale   presenti
all'interno  di  aree  territoriali  che  si  intende  promuovere   e
valorizzare. 
  2. I cartelli appartenenti a tale  tipologia,  essendo  finalizzati
alla valorizzazione e promozione del territorio, non sono  ricompresi
tra  i  mezzi  pubblicitari  di  cui  all'art.  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495  e   sono
disciplinati dal presente decreto.