Art. 4 
 
 
                            Installazione 
 
  1. Lungo e all'interno delle autostrade e delle strade  extraurbane
principali, e  relativi  accessi,  i  cartelli  di  valorizzazione  e
promozione del territorio possono essere installati unicamente  entro
una distanza massima di 30  Km.  dall'uscita  utile  per  raggiungere
l'area territoriale che si intende promuovere  e  valorizzare  e  nel
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a) in itinere oltre il margine esterno destro  della  piattaforma
stradale,  come  definita  al  punto  3.3  dell'allegato  al  decreto
ministeriale 5 novembre 2001, posizionati in modo tale  da  garantire
la sicurezza della circolazione, ad una distanza non inferiore a: 
      1) m  3000  dagli  estremi  delle  corsie  di  accelerazione  e
decelerazione; 
      2) km 10 da altri cartelli di valorizzazione e  promozione  del
territorio; 
      3) m 250, dopo i segnali stradali presenti lungo la strada; 
      4) m 500, prima di segnali stradali presenti lungo la strada; 
    b) nelle pertinenze di servizio, quali le stazioni  di  servizio,
le aree di parcheggio, le aree di esazione  e  pagamento  e  relative
pertinenze, purche' la  superficie  complessiva,  comprendente  anche
cartelli  pubblicitari,  insegne  di   esercizio   ed   altri   mezzi
pubblicitari, non superi i limiti di cui all'art. 52 del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  2.  I  segnali   relativi   alle   progressive   chilometriche   ed
ettometriche non  sono  da  ricomprendere  tra  i  segnali  stradali,
rispetto ai quali garantire le distanze di cui al comma 1. 
  3.  Lungo  le   rimanenti   strade   ricomprese   negli   itinerari
internazionali,  i  cartelli  di  valorizzazione  e  promozione   del
territorio possono essere installati unicamente all'interno dell'area
territoriale che si intende promuovere e valorizzare.  Ai  soli  fini
dell'ubicazione lungo le strade e le  fasce  di  pertinenza,  nonche'
dell'ubicazione  nelle  stazioni  di  servizio  e   nelle   aree   di
parcheggio, i cartelli di valorizzazione e promozione del  territorio
sono equiparati ai  cartelli  pubblicitari  e  devono  rispettare  le
disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel caso di  installazione
lungo le strade indicate nel presente comma,  le  dimensioni  massime
del cartello di  valorizzazione  e  promozione  del  territorio  sono
quelle prescritte per i cartelli pubblicitari di cui all'art. 48  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  4. I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono
essere autorizzati nel rispetto delle  procedure  e  termini  di  cui
all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495 e possono essere richiesti da soggetti pubblici  o  enti
aventi tra le proprie finalita' la promozione e la valorizzazione del
territorio. L'immagine rappresentata puo' essere esposta per un tempo
non superiore al periodo di validita' della autorizzazione.  In  caso
di pluralita' di richieste sara' applicato un criterio  di  rotazione
temporale.