Art. 6 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  decreto  sono  effettuate
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per
la registrazione. 
    Roma, 23 maggio 2012 
 
                                                   Il vice Ministro   
                                                 delle infrastrutture 
                                                    e dei trasporti   
                                                       Ciaccia        
 
 
Il Ministro per gli affari regionali, 
       il turismo e lo sport 
               Gnudi 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 7, foglio n. 146