Art. 2 
 
 
                    Sostanze e preparati vegetali 
                         ammessi all'impiego 
 
  1. Negli integratori alimentari e' ammesso l'impiego delle sostanze
e  dei  preparati  vegetali  elencati  nell'allegato  1  al  presente
decreto, nei termini previsti dallo stesso allegato. 
  2. Ai fini  di  una  corretta  identificazione,  le  sostanze  e  i
preparati vegetali devono essere definiti con il  nome  comune  della
pianta seguito  da  quello  botanico  secondo  il  sistema  binomiale
(genere,  specie,  varieta'  e  autore)  e  dalla  parte  di   pianta
impiegata.