Art. 4 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. La commercializzazione di integratori alimentari non conformi  a
quanto  previsto  del  presente  decreto  e'  consentita  secondo  il
principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati
e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o  in
Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).