Art. 5 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. E' consentita, fino a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la  commercializzazione  di  integratori
alimentari notificati secondo la procedura prevista dall'art. 10  del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169,  anche  se  non  conformi
alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1.