Art. 6 
 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. L'allegato 1 al presente  decreto  viene  pubblicato  anche  sul
portale  del  Ministero  della  salute,   ed   e'   aggiornato,   con
provvedimento del direttore generale  per  l'igiene  e  la  sicurezza
degli alimenti e la nutrizione,  in  base  a  nuove  evidenze  o  per
l'applicazione  del   principio   del   mutuo   riconoscimento,   con
l'indicazione della data di aggiornamento. 
  2. Gli aggiornamenti  dell'allegato  1  del  presente  decreto  che
comportano elenchi maggiormente restrittivi sono notificati, ogni  24
mesi, alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE e,  per  gli
aspetti concernenti l'etichettatura,  dell'art.  19  della  direttiva
2000/13/CE. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi