Art. 6 Aggiornamento 1. L'allegato 1 al presente decreto viene pubblicato anche sul portale del Ministero della salute, ed e' aggiornato, con provvedimento del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in base a nuove evidenze o per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, con l'indicazione della data di aggiornamento. 2. Gli aggiornamenti dell'allegato 1 del presente decreto che comportano elenchi maggiormente restrittivi sono notificati, ogni 24 mesi, alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE e, per gli aspetti concernenti l'etichettatura, dell'art. 19 della direttiva 2000/13/CE. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi