Art. 1 
 
 
        Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 
 
  1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme   di   sostegno
all'editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che
correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno  2013,  le  imprese
editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  ((  nonche'  ))  le
imprese di cui all'articolo 153, comma 4,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti  gli  altri  requisiti  di  legge,
possono richiedere i relativi  contributi  a  condizione  ((  che  la
testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura  di
almeno il 25 per cento delle copie  distribuite  e,  per  le  testate
locali,  nella  misura  di  almeno  il  35  per  cento  delle   copie
distribuite.)) Si considera testata nazionale quella  distribuita  in
almeno (( tre regioni )) e con una percentuale  di  distribuzione  in
ciascuna  regione  non  inferiore  al  5  per  cento  della   propria
distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le
modalita' e  le  condizioni  contrattuali  che  regolano  l'eventuale
affitto o acquisto della testata. 
  3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si  intendono  quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non  esclusivi,
tramite  contratti  con  societa'  di  distribuzione   esterne,   non
controllate  ne'  collegate  all'impresa  editrice   richiedente   il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse  e  vendute  tramite  strillonaggio,  quelle
oggetto di vendita in blocco, da  intendersi  quale  vendita  di  una
pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse  al  calcolo
le copie  vendute  mediante  abbonamento  sottoscritto  da  un  unico
soggetto per  una  pluralita'  di  copie,  qualora  tale  abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina.  Sono  altresi'  ammesse  le
copie cedute in connessione con il versamento  di  quote  associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti  a  prodotti  editoriali
mediante espressa doppia opzione. 
  4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: 
    a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,  grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e  abbiano  la  maggioranza
dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  mantenendo  il   requisito   della   prevalenza   dei
giornalisti.(( Le cooperative devono comunque essere in possesso  del
requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di  riferimento
dei contributi; )) 
    b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le  imprese  di
cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, se editrici di  quotidiani,  abbiano  impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato;  se  editrici  di  periodici,  abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo,  almeno  3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente  assunti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    c) i dati relativi  alla  tiratura,  alla  distribuzione  e  alla
vendita,  nelle  loro  differenti  modalita',  siano   attestati   da
dichiarazioni  sostitutive  di  atto   notorio,   rese   dal   legale
rappresentante  dell'impresa,  e   siano   comprovati   da   apposita
certificazione analitica rilasciata  da  una  societa'  di  revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 
  5.  L'obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei   bilanci,
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  per  le  imprese  che  editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,  si  estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie  di  vendita.  Le  autorita'  diplomatiche  o
consolari competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione  del
contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica  a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 
  7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per
l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche'  inviate
mediante raccomandata postale o tramite posta  certificata  entro  la
data di scadenza prevista dal relativo bando. 
  (( 7-bis. A decorrere dai contributi  relativi  all'anno  2012,  il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  non  e'  richiesto  alle
cooperative di  giornalisti  che  si  costituiscono  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al  contratto  di
cessione in uso ovvero acquistino la testata  che  ha  avuto  accesso
entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n. 223. Le cooperative di  giornalisti  sono  esentate
dalla condizione prevista dall'articolo 1,  comma  460,  lettera  a),
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nel  caso  di  subentro  al
contratto di cessione in uso della testata. 
  7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  17  maggio
1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite  le
seguenti:  «,  delle  cooperative  che  operano  nel  settore   dello
spettacolo, dell'informazione e del tempo libero». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  il  comma  3  dell'art.  29  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici),  pubblicato  nel  Supplemento   Ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284: 
              «3.  Allo  scopo  di  contribuire   all'obiettivo   del
          pareggio di bilancio  entro  la  fine  dell'anno  2013,  il
          sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto
          1990, n. 250, cessa alla data del  31  dicembre  2014,  con
          riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere  il  regolamento
          emanato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento
          della contribuzione pubblica, una piu'  rigorosa  selezione
          dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi  nella  spesa
          pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con  le  esigenze
          di   pareggio   di   bilancio,    sono    destinati    alla
          ristrutturazione  delle  aziende  gia'  destinatarie  della
          contribuzione  diretta,  all'innovazione  tecnologica   del
          settore, a contenere  l'aumento  del  costo  delle  materie
          prime, all'informatizzazione della rete distributiva.». 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  2,  2-bis,  2-ter,
          2-quater: dell'art. 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  250
          (Provvidenze per l'editoria e  riapertura  dei  termini,  a
          favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione  di
          rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge
          25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici  di  cui
          all'art. 11 della legge stessa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 agosto 1990, n. 199: 
              «2. A decorrere dal 1° gennaio 2002,  i  contributi  di
          cui al comma 8 e al comma 11 del  presente  articolo,  sono
          concessi, limitatamente ad una sola testata,  alle  imprese
          editrici di giornali  quotidiani  che,  con  esclusione  di
          quanto previsto dalle lettere a) e b)  per  le  cooperative
          editrici costituite ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
          153, comma  4,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          possiedano i seguenti requisiti: 
              a) siano costituite come cooperative giornalistiche  da
          almeno tre anni; 
              b) editino la testata stessa da almeno tre anni; 
              c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di  riferimento  dei
          contributi, entrate pubblicitarie che non  superino  il  30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo; 
              d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto  di
          distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
          contributi e nei dieci esercizi successivi; 
              e) (abrogato); 
              f) (abrogato); 
              g) abbiano sottoposto l'intero  bilancio  di  esercizio
          cui si riferiscono i contributi alla certificazione di  una
          societa' di revisione scelta tra quelle di  cui  all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB; 
              h) (abrogato). 
              2-bis. I contributi previsti dalla presente legge  sono
          concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
          la  cui  maggioranza   del   capitale   sia   detenuta   da
          cooperative, fondazioni o enti morali non aventi  scopo  di
          lucro che possiedano i requisiti di cui  alle  lettere  b),
          c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 
              2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
          concessi   alle   imprese   editrici   e   alle   emittenti
          radiotelevisive, comunque costituite, che editino  giornali
          quotidiani o  trasmettano  programmi  in  lingua  francese,
          ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
          d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  a
          condizione che le imprese beneficiarie  non  editino  altri
          giornali quotidiani o che non  possiedano  altre  emittenti
          radiotelevisive  e  possiedano  i  requisiti  di  cui  alle
          lettere b), c), d), e), f) e g) del comma  2  del  presente
          articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al  periodo
          precedente  i   contributi   sono   concessi   nel   limite
          complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2007, 2008 e 2009.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2002  i
          contributi di cui ai commi 8,  sono  concessi  ai  giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
          che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b),  c),  d)  e  g)  del  comma  2  del
          presente  articolo.  Tali  imprese  devono  allegare   alla
          domanda  i  bilanci   corredati   da   una   relazione   di
          certificazione da parte di societa'  abilitate  secondo  la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». 
              2-quater. Le norme previste dal  presente  art.  per  i
          quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai  contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art.  153  della
          legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante: «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2001)»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: 
              «4. Entro e non oltre il 1° dicembre  2001  le  imprese
          editrici di quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti
          politici, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,
          comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive
          modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative,
          il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente  dalla
          edizione di quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti
          politici. A tali cooperative sono attribuiti  i  contributi
          di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto  1990,  n.
          250, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 460 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 29 dicembre  2005,  n.
          302: 
              «460. A decorrere dal 1°  gennaio  2006,  i  contributi
          previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge  7
          agosto 1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,  sono
          percepiti a condizione che: 
              a) l'impresa editrice sia  proprietaria  della  testata
          per la quale richiede i contributi; 
              b) l'impresa editrice sia una  societa'  cooperativa  i
          cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici  che
          abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In  caso
          contrario tutte le imprese  editrici  interessate  decadono
          dalla possibilita' di accedere ai contributi; 
              c) i requisiti di cui alle  lettere  a)  e  b)  non  si
          applicano alle imprese editrici che, alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, abbiano  gia'  maturato  il
          diritto  ai  contributi.  In  tal  caso  nel  calcolo   del
          contributo non e' ammesso l'affitto della testata.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  153  della
          legge  23  dicembre  2000  n.  388  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2001),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302: 
              «2. La normativa di cui all'art.  3,  comma  10,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
          applica esclusivamente alle imprese editrici di  quotidiani
          e periodici, anche telematici, che,  oltre  che  attraverso
          esplicita menzione riportata in testata,  risultino  essere
          organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
          gruppo parlamentare in una delle  Camere  o  rappresentanze
          nel Parlamento europeo o  siano  espressione  di  minoranze
          linguistiche riconosciute, avendo almeno un  rappresentante
          in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento
          dei contributi.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 20  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, con legge 4 agosto 2006,  n.  248,  recante:
          «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153: 
              «3-ter. Il requisito della rappresentanza  parlamentare
          indicato dall'art. 153, comma 2, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, non e' richiesto per  le  imprese  e  per  le
          testate di quotidiani  o  periodici  che  risultano  essere
          giornali od organi di partiti  o  movimenti  politici,  che
          alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'  maturato  il
          diritto ai contributi di cui all'art. 3,  comma  10,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997  n.
          525, recante «Regolamento recante norme per la  concessione
          dei  contributi  e  delle  provvidenze   all'editoria,   in
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e  successive
          modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
          febbraio 1999, n. 34: 
              «3. I bilanci devono essere corredati da una  relazione
          di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 250, recante  «Provvidenze
          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge  25  febbraio
          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'art.  11
          della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 27 agosto 1990, n. 199. 
              - Si riporta il testo del comma 40  dell'art.  1  della
          legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011)» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297: 
              «40.  La  dotazione   del   fondo   di   cui   all'art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 924  milioni  di  euro  per
          l'anno 2011. Una  quota  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo, pari a 874 milioni di euro  per  l'anno  2011,  e'
          ripartita, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1  allegato
          alla presente legge. Le risorse,  pari  a  250  milioni  di
          euro, di cui all'ultima voce del  suddetto  elenco  1  sono
          contestualmente  ripartite  con  un   unico   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   previo   conforme   parere    delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
          trasmissione della richiesta.  Al  fine  di  assicurare  il
          finanziamento  di   interventi   urgenti   finalizzati   al
          riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
          alle attivita' di ricerca, assistenza  e  cura  dei  malati
          oncologici  e  alla  promozione  di   attivita'   sportive,
          culturali e sociali, e' destinata una quota  del  fondo  di
          cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per  l'anno
          2011.   Alla   ripartizione   della   predetta   quota    e
          all'individuazione dei beneficiari si provvede con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
          apposito atto di indirizzo delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
          l'effettuazione  di  interventi  in  favore   del   settore
          dell'autotrasporto di merci.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della  legge
          5 agosto 1981, n. 416, recante  «Disciplina  delle  imprese
          editrici e provvidenze per  l'editoria»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: 
              «Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica). - Quando
          un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale
          quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione
          al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze  sindacali
          aziendali. 
              Nel  caso  di  cessazione  della  pubblicazione  di  un
          giornale quotidiano o settimanale la  cui  testata  sia  di
          proprieta' dell'editore,  la  cooperativa  o  il  consorzio
          costituiti a norma  del  primo  o  del  secondo  comma  del
          successivo art.  6,  se  intendono  acquistare  la  testata
          stessa,  devono  comunicare  l'offerta  all'editore  e   al
          servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma precedente. 
              Qualora   entro   il   medesimo   termine   all'editore
          pervengano altre offerte  di  acquisto  a  condizioni  piu'
          vantaggiose,  esse  sono  comunicate  dall'editore,   entro
          cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  stesso,   ai
          rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio  di
          cui al  comma  precedente.  Qualora  la  cooperativa  o  il
          consorzio non adeguino entro  quindici  giorni  la  propria
          offerta, su  questa  prevalgono  quelle  piu'  vantaggiose,
          purche' il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
          giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. 
              Al di fuori della ipotesi di cui al  comma  precedente,
          la testata e' ceduta alla cooperativa o  al  consorzio.  In
          difetto di accordo, il prezzo di vendita e' determinato  da
          un collegio arbitrale  composto  da  due  membri  designati
          dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo  o,
          in  difetto,  nominato   dal   presidente   del   tribunale
          competente per territorio. 
              Nel caso  in  cui  la  cessazione  della  pubblicazione
          riguardi  un  giornale  quotidiano  o  settimanale  la  cui
          testata  sia  di  proprieta'   di   un   soggetto   diverso
          dall'editore, la cooperativa  o  il  consorzio  di  cui  al
          secondo comma, hanno facolta' di subentrare  nel  contratto
          di cessione in uso della  testata  alle  stesse  condizioni
          gia' praticate con il precedente editore. 
              Nel  caso  di  sospensione  della   pubblicazione   del
          giornale protratta per oltre un mese, e salvo  il  caso  in
          cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di  piani
          di  ristrutturazione,  il   Garante,   su   istanza   della
          cooperativa o del consorzio di cui  al  precedente  secondo
          comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo
          termine per la ripresa della pubblicazione.  Ove  l'editore
          non  ottemperi  alla  diffida  nel  termine  stabilito,  la
          cooperativa o il consorzio possono  acquistare  la  testata
          secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in
          cui l'editore sia proprietario della  testata  stessa.  Nel
          caso in cui l'editore non sia proprietario  della  testata,
          la cooperativa o il consorzio hanno facolta' di  subentrare
          nel contratto di cessione in uso  della  testata  medesima,
          alle stesse condizioni gia' praticate con l'editore che  ha
          sospeso le pubblicazioni. 
              Nei casi  di  acquisto  della  testata,  ai  sensi  dei
          precedenti commi, la cooperativa  o  il  consorzio  di  cui
          all'art. 6 hanno facolta' di  avvalersi  degli  immobili  e
          degli  impianti  adibiti   alla   testata   alle   medesime
          condizioni contrattuali gia' praticate  con  il  precedente
          editore. 
              Se l'uso dei  suddetti  immobili  ed  impianti  non  e'
          regolato da contratto o se questo scade prima  di  un  anno
          dalla  data  dell'acquisto,  deve  essere  consentita  alla
          cooperativa o al consorzio la  loro  utilizzazione  per  la
          durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di
          accordo  tra  le  parti,  e'  determinato  da  un  collegio
          arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.». 
              «Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai  fini  della
          presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
          le societa' cooperative composte di giornalisti  costituite
          ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice  civile,
          iscritte nel registro prefettizio di cui  all'art.  13  del
          decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577,  ratificato,
          con modificazioni, dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302,
          modificato dall'art. 6 della legge  17  febbraio  1971,  n.
          127. 
              Ai fini della presente legge si intendono altresi'  per
          cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai  sensi
          dell'art. 27 del predetto decreto legislativo  14  dicembre
          1947, n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta  legge
          17 febbraio 1971, n.  127,  tra  una  societa'  cooperativa
          composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta
          da lavoratori del settore  non  giornalisti  che  intendono
          partecipare alla gestione dell'impresa. 
              Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole
          indicate nell'art. 26 del medesimo decreto  legislativo  14
          dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  e
          possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del
          settore, nonche'  limiti  delle  quote  sociali  in  misura
          maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. 
              Ai  fini  della  presente  legge  le   cooperative   di
          giornalisti devono associare almeno il cinquanta per  cento
          dei  giornalisti  dipendenti  aventi  rapporto  di   lavoro
          regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico  e
          clausola di esclusiva con le cooperative medesime,  ovvero,
          nel caso di cui all'art. precedente, con l'impresa  cessata
          ovvero che abbia cessato la  pubblicazione  della  testata.
          Gli  statuti  debbono  consentire  la  partecipazione  alle
          rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa
          aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di  esclusiva,
          che  ne  facciano  richiesta.   Negli   altri   casi,   per
          l'ammissione a socio della cooperativa,  valgono  le  norme
          generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti
          e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti
          stessi. 
              Le cooperative dei lavoratori devono  associare  almeno
          il cinquanta per cento dei lavoratori  aventi  contratto  a
          tempo pieno con la  cooperativa  o,  nel  caso  di  cui  al
          precedente art. 5, con l'impresa cessata ovvero  che  abbia
          cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti
          devono consentire la partecipazione degli altri  lavoratori
          a tempo pieno che ne facciano richiesta. 
              Tutte  le  designazioni  di  organi  collegiali   delle
          cooperative avvengono per voto personale, uguale e  segreto
          e limitato ad una parte degli eligendi. 
              Per l'adozione  delle  decisioni  di  cui  all'articolo
          precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero  un
          terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti
          stessi  nelle  forme  e  con  le  modalita'  fissate  dalle
          disposizioni di attuazione della presente legge. 
              L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto  della
          testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli
          aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto,
          l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e  segreto  i
          propri rappresentanti, i quali curano  tutte  le  attivita'
          necessarie per la  costituzione  della  cooperativa  e  per
          l'acquisto della testata. 
              Nel caso in  cui  l'assemblea  dei  giornalisti  decida
          l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono
          convocati in assemblea dai  loro  rappresentanti  sindacali
          aziendali ovvero da un  terzo  dei  dipendenti  stessi  per
          deliberare, con appello nominale e a  maggioranza  assoluta
          degli aventi  diritto,  la  costituzione  di  una  societa'
          cooperativa  per  partecipare  alla  gestione  dell'impresa
          giornalistica.   Ove   tale   decisione   venga   adottata,
          l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto,  i
          propri rappresentanti, i quali curano  tutte  le  attivita'
          necessarie  per  la  costituzione   della   cooperativa   e
          provvedono,  di   intesa   con   i   rappresentanti   della
          cooperativa  fra   giornalisti,   alla   costituzione   del
          consorzio di cui al secondo comma.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  25  novembre  2010,  n.  223,
          recante il «Regolamento recante semplificazione e  riordino
          dell'erogazione  dei  contributi  all'editoria,   a   norma
          dell'art. 44 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre
          2010, n. 299: 
              «Art.  3  (Disposizioni  relative  alle  modalita'   di
          calcolo dei contributi di cui  all'art.  3  della  legge  7
          agosto 1990, n.  250).  -  1.  I  contributi  alle  imprese
          editrici di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, della legge  7
          agosto 1990, n.  250,  nonche'  alle  imprese  editrici  di
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero  di  cui  al
          comma 2-ter del medesimo art. 3, sono calcolati sulla  base
          di un importo fisso annuo pari al 50 per  cento  dei  costi
          ammissibili   risultanti   dal   bilancio,   inclusi    gli
          ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di  euro
          per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella
          misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi  di
          quanto previsto dall'art. 2, comma 1, fino ad un massimo di
          50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di  tali
          contributi non puo' comunque superare il 60 per  cento  dei
          costi come sopra indicati. 
              2. I  contributi  alle  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani in lingua francese, ladina, slovena  e  tedesca,
          di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto  1990,
          n. 250, nonche' alle imprese editrici di periodici  di  cui
          al comma 2-quater del medesimo art. 3, sono calcolati sulla
          base di un importo fisso annuo pari al  30  per  cento  dei
          costi ammissibili  risultanti  dal  bilancio,  inclusi  gli
          ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di  euro
          per ciascuna impresa editrice di quotidiani  ed  a  300.000
          euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di
          un importo variabile, nella  misura  di  euro  0,09  per  i
          quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per  ogni  copia
          distribuita ai sensi di quanto previsto dall'art. 2,  comma
          1, del presente decreto, fino ad un massimo di  50  milioni
          di copie annue. L'ammontare complessivo di tali  contributi
          non puo' comunque superare il 50 per cento dei  costi  come
          sopra indicati. 
              3. Alle imprese editrici di quotidiani o  periodici  di
          cui all'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, ed all'art.  20,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  continua  ad  applicarsi  il
          disposto dell'art. 1, comma 460, della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi' calcolati: 
              a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40  per
          cento  dei  costi  ammissibili  risultanti  dal   bilancio,
          inclusi  gli  ammortamenti,  e  comunque  non  superiore  a
          1.290.000 euro per i quotidiani e  a  310.000  euro  per  i
          periodici; 
              b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni: 
              1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno  da
          10.000  a  30.000  copie  di  tiratura  media  giornaliera;
          154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di  tiratura  media
          giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;  103.000  euro
          all'anno ogni 10.000 copie di  tiratura  media  giornaliera
          oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 
              2) per i giornali periodici un  contributo  di  207.000
          euro nel caso  di  tirature  medie  superiori  alle  10.000
          copie; 
              c)  un  ulteriore  contributo  pari  alla   somma   dei
          contributi di cui alle lettere a) e b); 
              d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b)
          e c) non puo' comunque superare il 70 per cento  dei  costi
          ammissibili. 
              4. Le agenzie di stampa di cui all'art.  2,  comma  30,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  le  agenzie  di
          informazione radiofonica di  cui  all'art.  53,  comma  15,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
          contributo fisso annuo pari  al  30  per  cento  dei  costi
          ammissibili   risultanti   dal   bilancio,   inclusi    gli
          ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di  euro
          per ciascuna impresa. 
              5.  I  costi  sostenuti  dalle  imprese  editrici   per
          l'acquisto  di   servizi   editoriali   consistenti   nella
          predisposizione, anche parziale, di  pagine  del  giornale,
          continuano ad essere considerati, ai fini del  calcolo  dei
          contributi di cui  al  presente  articolo,  unicamente  nel
          limite  del  10  per  cento  di  tutti  gli   altri   costi
          ammissibili,  purche'  in  presenza  di  certificazione  di
          regolarita'  contributiva  delle  imprese  fornitrici   dei
          medesimi servizi editoriali. 
              6. Ai fini del presente art. per costi  ammissibili  si
          intendono  i  costi  direttamente  connessi   all'esercizio
          dell'attivita' editoriale per la produzione  della  testata
          per la quale si richiedono  i  contributi.  Con  successivo
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre
          2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili. 
              7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul
          pertinente capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  agli  aventi  titolo  spettano
          contributi ridotti mediante riparto proporzionale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 17 maggio 1999,  n.  153,  recante  «Disciplina
          civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
          11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
          356,   e   disciplina   fiscale   delle    operazioni    di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della  legge
          23  dicembre  1998,  n.  461»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 maggio 1999, n.125, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  3  (Modalita'  di  perseguimento   degli   scopi
          statutari). - 1. Le fondazioni perseguono  i  propri  scopi
          con  tutte  le  modalita'  consentite  dalla  loro   natura
          giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano  nel
          rispetto  di  principi  di  economicita'  della   gestione.
          Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali
          ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. 
              2. Non sono consentiti alle fondazioni  l'esercizio  di
          funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di
          finanziamento, di erogazione o, comunque,  di  sovvenzione,
          diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in  favore
          di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
          strumentali, delle  cooperative  che  operano  nel  settore
          dello spettacolo, dell'informazione  e  del  tempo  libero,
          delle imprese sociali e delle cooperative  sociali  di  cui
          alla  legge  8  novembre  1991,  n.   381,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il  rispetto
          della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le fondazioni determinano  in  via  generale,  nelle
          forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che
          presiedono allo svolgimento  dell'attivita'  istituzionale,
          con   particolare    riferimento    alle    modalita'    di
          individuazione  e  di  selezione  dei  progetti   e   delle
          iniziative da  finanziare,  allo  scopo  di  assicurare  la
          trasparenza dell'attivita', la motivazione delle  scelte  e
          la  piu'  ampia  possibilita'  di  tutela  degli  interessi
          contemplati   dagli   statuti,    nonche'    la    migliore
          utilizzazione   delle   risorse   e    l'efficacia    degli
          interventi.».