(( Art. 1 bis 
 
 
              Contributi a favore di periodici italiani 
                        pubblicati all'estero 
 
  1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  nel
rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a  decorrere  dai
contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata  la  corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno,  di
contributi a favore di periodici italiani  pubblicati  all'estero  da
almeno  tre  anni  e  di  pubblicazioni   con   periodicita'   almeno
trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente  all'estero  da
almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo  oneroso  per  le
pubblicazioni on line. 
  2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma  1
e'  determinata  tenendo  conto  della  loro  diffusione  presso   le
comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della
lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla  promozione
del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
  3.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e  le
modalita' per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,
tenendo conto del numero  di  uscite  annue,  del  numero  di  pagine
pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale,  e
riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo  di  cui
al  comma  1  alle  testate  che  esprimono  specifiche  appartenenze
politiche, culturali e religiose. 
  4.  E'  istituita  una  commissione  incaricata  di  accertare   la
sussistenza dei requisiti di  ammissione  ai  contributi  di  cui  al
presente articolo e  di  deliberarne  la  liquidazione,  composta  da
rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministero  degli  affari  esteri,  in   pari   numero,   nonche'   da
rappresentanti del  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,
della Federazione unitaria della stampa  italiana  all'estero,  della
Federazione  nazionale  della  stampa  italiana  e   della   Consulta
nazionale delle associazioni  di  emigrazione.  Ai  componenti  della
commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese  comunque
denominato ed  alle  spese  di  funzionamento  si  provvede  con  gli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato. ))