Art. 2 
 
 
       Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  spettano  nei  limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (( salvo quanto disposto
dal comma 4 del presente articolo. )) In caso di insufficienza  delle
risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  ridotti
mediante riparto proporzionale. 
  2. A decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2012,  per  le
imprese di cui all'articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nonche'  per
le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il  contributo,  che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno  2010,  e'  cosi'
calcolato: 
    (( a) una quota fino al 50 per  cento  esclusivamente  dei  costi
sostenuti per  il  personale  dipendente,  calcolati  in  un  importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui  rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, per  l'acquisto  della  carta,  per  la
stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie  di  stampa  e
per la distribuzione. )) I predetti costi devono essere  direttamente
connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale  per  la  produzione
della testata per la quale si richiedono i contributi ed  i  relativi
pagamenti devono essere  effettuati  tramite  strumenti  tracciabili.
Essi  devono  risultare  dal  bilancio  di   esercizio   dell'impresa
richiedente i contributi  e  dal  relativo  prospetto  analitico  dei
costi.  Tale  prospetto   deve   far   parte   della   relazione   di
certificazione del  bilancio,  corredata  dell'idonea  documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono  comunque  ammissibili  i
costi sostenuti dalle imprese  editrici  per  l'acquisto  di  servizi
editoriali consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,  di
pagine del giornale e  per  attivita'  di  consulenza.  ((  L'importo
complessivo di tale  quota  non  puo'  comunque  essere  superiore  a
2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a  1.500.000  euro  per  i
quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,
ed a 300.000 euro per i periodici. Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione
della presente lettera; )) 
    (( b) una quota fino a 0,25 euro per ogni  copia  venduta  per  i
quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali  e  a  0,40
euro per  i  periodici.  ))  Tale  quota  non  puo'  comunque  essere
superiore  all'effettivo  prezzo  di  vendita  di   ciascuna   copia.
L'importo complessivo di tale quota di contributo non  puo'  comunque
essere superiore a (( 3.500.000 euro )) per i quotidiani e a  200.000
euro per i periodici. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le
condizioni, i termini e le modalita' di applicazione  della  presente
lettera. )) 
  3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso
presso le edicole o punti di vendita  non  esclusivi,  o  spedite  in
abbonamento a titolo  oneroso,  purche'  considerate  ammissibili  in
conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 
  4. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell'importo  stanziato,  per  i  contributi  diretti  alla
stampa, sul pertinente capitolo del  bilancio  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  si
procede   alla   liquidazione   del   contributo   mediante   riparto
proporzionale tra gli aventi diritto. 
  5. Le agenzie d'informazione radiofonica di  cui  all'articolo  53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa' di revisione iscritta nell'apposito  albo  tenuto  dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
  ((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno
2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo  fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla  legge
14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in  tal  caso  prioritariamente
nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  per  il  riparto
percentuale fra gli aventi diritto. )) 
  6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le
parole: «70 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «40  per
cento». Al comma 2 del medesimo articolo  le  parole:  ((  «l'80  per
cento» )) sono sostituite dalle seguenti: (( «il 50 per cento». )) 
  7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla
disciplina di cui all'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento relativo all'erogazione  dei  contributi
scade il 31 marzo dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione
delle relative domande. A tale  data  il  provvedimento  e'  adottato
comunque sulla base delle  risultanze  istruttorie  acquisite,  ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 
  8.  Ai  componenti  della  Commissione  tecnica-consultiva  di  cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento all'art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter
          e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Per il riferimento all'art. 153, commi 2 e  4,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Per il riferimento  all'art.  20,  comma  3-ter,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  si  veda
          nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  3  della
          legge n. 250 del 1990: 
              «3. A decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  periodici   che   risultino   esercitate   da
          cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo
          di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro  per  copia
          stampata  fino  a   30.000   copie   di   tiratura   media,
          indipendentemente dal numero delle testate. Le  imprese  di
          cui al presente comma devono essere  costituite  da  almeno
          tre anni ovvero editare testate diffuse  da  almeno  cinque
          anni.  I  contributi  di  cui  al   presente   comma   sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
              a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti
          pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
          costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa  per  l'anno
          medesimo, risultanti dal bilancio; 
              b) editino fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
          la  maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali   sia
          detenuta   da    cooperative    periodici    a    contenuto
          prevalentemente informativo; 
              c)  abbiano  pubblicato  nei   due   anni   antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per ciascuna testata per i plurisettimanali e  settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.». 
              - Si riporta il testo del comma 15 dell'art.  53  della
          legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  recante  Misure  per  la
          stabilizzazione della  finanza  pubblica»,  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   30
          dicembre 1997, n. 302: 
              «15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'art. 2
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a  far  data  dal  1°
          gennaio 1996, i canali satellitari in uso  esclusivo  delle
          agenzie di informazione  radiofonica  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250,  costituite
          nella forma di cooperative di giornalisti, sono  equiparati
          ai  canali  in  concessione   esclusiva   dell'Ente   poste
          italiane.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147: 
              «Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
          erogazione  dei  contributi   all'editoria).   -   1.   Con
          regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sentito  anche  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica  e  tenuto
          conto delle somme complessivamente stanziate  nel  bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino della  disciplina  di  erogazione  dei  contributi
          all'editoria di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'  di   ogni   altra   disposizione   legislativa   o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
              a) semplificazione della documentazione necessaria  per
          accedere al contributo  e  dei  criteri  di  calcolo  dello
          stesso,  assicurando  comunque  la   prova   dell'effettiva
          distribuzione e messa in  vendita  della  testata,  nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; 
              b)  semplificazione  delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione, che garantisca, anche attraverso il  ricorso  a
          procedure   informatizzate,   che   il    contributo    sia
          effettivamente erogato entro e non oltre l'anno  successivo
          a quello di riferimento; 
              b-bis) mantenimento del diritto  all'intero  contributo
          previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
          agosto  1991,  n.  278,  anche  in  presenza   di   riparto
          percentuale tra gli altri aventi diritto,  per  le  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          interesse generale ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.
          250. 
              1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
          costituiscono tetto di spesa  ai  sensi  del  comma  1,  le
          erogazioni sono destinate  prioritariamente  ai  contributi
          diretti  e,  per  le  residue  disponibilita',  alle  altre
          tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel  limite  delle
          stesse disponibilita'. 
              1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma  1  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni competenti per  materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 230,  recante  «Contributi
          alle  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano   svolto
          attivita'  di  informazione  di  interesse   generale»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. 
              - La legge 14 agosto 1991, n. 278,  recante  «Modifiche
          ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987,  n.  67,  e  7
          agosto 1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore
          dell'editoria» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del
          28 agosto 1991, n. 201. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7  agosto
          1990, n. 250, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  1991,  viene
          corrisposto, a cura del  Dipartimento  dell'informazione  e
          dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          un contributo annuo pari al 40 per cento  della  media  dei
          costi risultanti dai bilanci  degli  ultimi  due  esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi, alle imprese radiofoniche  che  risultino  essere
          organi di partiti politici rappresentati in almeno un  ramo
          del Parlamento e che: 
              a)  abbiano   registrato   la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale; 
              b)   trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o culturali per  non  meno  del  50  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20; 
              c) non siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1991,   ove   le   entrate
          pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi  di
          esercizio annuali, compresi gli ammortamenti,  e'  concesso
          un ulteriore contributo integrativo pari al  50  per  cento
          del contributo di cui al comma  1.  La  somma  di  tutti  i
          contributi non puo' comunque superare il 50 per  cento  dei
          costi come determinati al medesimo comma 1. 
              3. Le imprese di cui al  comma  1  hanno  diritto  alle
          riduzioni tariffarie di  cui  all'art.  28  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,  applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di  energia
          elettrica, ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai
          servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi   tipo,   ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 
              4. I metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento  del
          possesso dei requisiti per l'accesso  alle  provvidenze  di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della loro persistenza, sono disciplinati dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  7
          ottobre 1987.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          recante «Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul
          reddito»,  pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268: 
              «Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a
          qualunque titolo, il pagamento di un  importo  superiore  a
          diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se  il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 5 agosto
          1981 n. 416, recante «Disciplina delle imprese  editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: 
              «Art. 54 (Disposizioni di attuazione).  -  Con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio stesso, sentito il parere espresso,  nei  termini
          stabiliti  dai  regolamenti   delle   due   Camere,   dalle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
          di attuazione della presente  legge  ed  e'  istituita  una
          commissione  tecnica  consultiva,   rappresentativa   delle
          categorie   operanti   nel   settore   della    stampa    e
          dell'editoria.    Detta    commissione    esprime    pareri
          sull'accertamento  della  diffusione  e  dei  requisiti  di
          ammissione ai contributi previsti dall'art. 3 della legge 7
          agosto 1990, n. 250,  secondo  quanto  disposto  dal  primo
          comma dell'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.». 
              - La legge 20 luglio 2004, n. 215,  recante  «Norme  in
          materia di  risoluzione  dei  conflitti  di  interessi»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2004, n. 193.