Art. 3 
 
 
                          Editoria digitale 
 
  1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le  imprese  di  cui
all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
nonche'  le  imprese  di  cui  all'articolo  20,  comma  3-ter,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, (( che
abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, )) possono continuare
a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non
unicamente, in formato digitale. (( La testata deve  comunque  essere
accessibile on line, anche a titolo non  oneroso,  e  deve  garantire
un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta  per
almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari  ad  almeno
240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali,
18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. )) 
  2. Al fine di favorire l'ampliamento e  la  diversificazione  delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1,  e'  consentita
la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in  formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di  cui  all'articolo
1, comma 2. (( Ai  fini  degli  adempimenti  relativi  all'iscrizione
della testata in formato digitale  al  registro  degli  operatori  di
comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001,  n.
62.  La  medesima  esenzione  ivi  prevista  si  applica  anche   con
riferimento agli  obblighi  di  cui  all'articolo  6  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47.  Qualora  la  testata  sia  pubblicata  sia  in
edizione cartacea sia in edizione digitale,  con  lo  stesso  marchio
editoriale, l'impresa non e' tenuta  all'iscrizione  di  entrambe  le
testate ma solo a  dare  apposita  comunicazione  al  registro  degli
operatori di comunicazione. )) 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  dei   tetti   massimi   previsti
dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e' suddiviso in una quota  pari,  per  i  primi  due
anni, al 70 per cento dei costi  sostenuti  ed  una  quota  calcolata
sulla base di 0,10 euro per  ogni  copia  digitale,  ove  venduta  in
abbonamento.  Tale  quota  non   puo'   comunque   essere   superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel  caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i  costi  di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell'articolo 2, concorrono con  quelli  relativi  alla  edizione  in
formato digitale, (( nei limiti dell'importo complessivo  di  cui  ))
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  4.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2013,  fermi
restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  testate  in  formato
digitale si  intendono  quelle  migrate  a  un  sistema  digitale  di
gestione di contenuti unico, dotate di  un  sistema  di  gestione  di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti  concessionari
di  spazi  pubblicitari  digitali,  di  un   sistema   che   consenta
l'inserimento di commenti da parte  del  pubblico,  con  facolta'  di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso  dispositivi  mobili.  Nel  caso  in  cui  la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi' dotate di un sistema di  pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti  a  pagamento,
nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento  digitali.  L'effettiva  dotazione   dei   sistemi   e   la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto,  per
ciascuna annualita', di apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa richiedente i contributi. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura  non  regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  specificate  le
tipologie dei costi  ammissibili  per  la  pubblicazione  in  formato
digitale.  Tale  decreto  e'  aggiornato  periodicamente,  anche  per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. 
  (( 5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, dopo le  parole:  «dall'editoria  elettronica  e
annuaristica anche per il  tramite  di  internet»  sono  inserite  le
seguenti: «, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori  di  ricerca,
da piattaforme sociali e di condivisione,». )) 
  (( 5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),  della
legge  31  luglio  1997,  n.  249,  dopo  le  parole:   «le   imprese
concessionarie  di  pubblicita'  da  trasmettere  mediante   impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere  su  giornali  quotidiani  o
periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e  altre  piattaforme
digitali fisse o mobili,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n.  250,
          art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter  e  2-quater,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Per il riferimento alla legge 23  dicembre  2000,  n.
          388, art. 153,  commi  2  e  4,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Per il riferimento al decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, art. 20, comma 3-ter, si veda nei riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 7  marzo
          2001, n. 62,  recante  «Nuove  norme  sull'editoria  e  sui
          prodotti editoriali e modifiche alla legge 5  agosto  1981,
          n. 416», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  21  marzo
          2001, n. 67: 
              «Art. 16 (Semplificazioni).  -  1.  I  soggetti  tenuti
          all'iscrizione   al    registro    degli    operatori    di
          comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera  a),
          numero 5),  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  sono
          esentati dall'osservanza degli obblighi previsti  dall'art.
          5 della legge 8  febbraio  1948,  n.  47.  L'iscrizione  e'
          condizione per l'inizio delle pubblicazioni.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  8
          febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla  stampa»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20  febbraio  1948,
          n. 43: 
              «Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento
          che  intervenga  in  uno  degli  elementi  enunciati  nella
          dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare  oggetto
          di nuova dichiarazione  da  depositarsi,  nelle  forme  ivi
          previste, entro quindici  giorni  dall'avvenuto  mutamento,
          insieme con gli eventuali documenti. 
              L'annotazione  del  mutamento  e'  eseguita  nei   modi
          indicati nel terzo comma dell'art. 5. 
              L'obbligo  previsto  nel  presente  art.  incombe   sul
          proprietario  o  sulla  persona  che   esercita   l'impresa
          giornalistica, se diversa dal proprietario.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del   decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante «Testo unico dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre  2005,  n.  208,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 43 (Posizioni  dominanti  nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni). -  1.  I  soggetti  che  operano  nel
          sistema  integrato  delle  comunicazioni  sono   tenuti   a
          notificare all'Autorita'  le  intese  e  le  operazioni  di
          concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
          previste in apposito  regolamento  adottato  dall'Autorita'
          medesima, la verifica del rispetto dei  principi  enunciati
          dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
              2.  L'Autorita',  su  segnalazione  di  chi  vi   abbia
          interesse  o,  periodicamente,  d'ufficio,  individuato  il
          mercato rilevante conformemente ai  principi  di  cui  agli
          articoli 15 e 16 della direttiva  2002/21/CE  del  7  marzo
          2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  verifica  che
          non  si  costituiscano,   nel   sistema   integrato   delle
          comunicazioni e nei mercati che  lo  compongono,  posizioni
          dominanti e che siano rispettati i limiti di cui  ai  commi
          7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che
          dei ricavi, del  livello  di  concorrenza  all'interno  del
          sistema, delle barriere all'ingresso  nello  stesso,  delle
          dimensioni di  efficienza  economica  dell'impresa  nonche'
          degli  indici  quantitativi  di  diffusione  dei  programmi
          radiotelevisivi, dei  prodotti  editoriali  e  delle  opere
          cinematografiche o fonografiche. 
              3. L'Autorita', qualora accerti  che  un'impresa  o  un
          gruppo di imprese  operanti  nel  sistema  integrato  delle
          comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
          prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
          12, adotta un atto  di  pubblico  richiamo,  segnalando  la
          situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo  di
          imprese e  il  singolo  mercato  interessato.  In  caso  di
          accertata  violazione  dei  predetti   limiti   l'Autorita'
          provvede ai sensi del comma 5. 
              4. Gli atti giuridici, le operazioni di  concentrazione
          e le intese  che  contrastano  con  i  divieti  di  cui  al
          presente art. sono nulli. 
              5.   L'Autorita',   adeguandosi   al    mutare    delle
          caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita'  di
          cui al  comma  4,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per
          eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui  ai
          commi 7,  8,  9,  10,  11  e  12,  o  comunque  lesive  del
          pluralismo.  Qualora   ne   riscontri   l'esistenza,   apre
          un'istruttoria   nel    rispetto    del    principio    del
          contraddittorio,  al   termine   della   quale   interviene
          affinche'  esse  vengano  sollecitamente  rimosse;  qualora
          accerti il compimento di atti  o  di  operazioni  idonee  a
          determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
          9, 10, 11 e 12, ne inibisce la  prosecuzione  e  ordina  la
          rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga  di  dover
          disporre misure che incidano sulla struttura  dell'impresa,
          imponendo dismissioni di aziende o di rami di  azienda,  e'
          tenuta a determinare nel provvedimento  stesso  un  congruo
          termine entro il quale provvedere  alla  dismissione;  tale
          termine non puo' essere comunque superiore a  dodici  mesi.
          In  ogni  caso  le  disposizioni  relative  ai  limiti   di
          concentrazione di cui al presente art. si applicano in sede
          di rilascio ovvero  di  proroga  delle  concessioni,  delle
          licenze e delle autorizzazioni. 
              6. L'Autorita', con proprio  regolamento  adottato  nel
          rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui  al  comma
          5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
          In  particolare  debbono  essere  assicurati  la   notifica
          dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati,  la
          possibilita' di questi di presentare proprie  deduzioni  in
          ogni stadio dell'istruttoria, il potere  dell'Autorita'  di
          richiedere ai soggetti interessati e a terzi che  ne  siano
          in possesso di fornire informazioni e di esibire  documenti
          utili  all'istruttoria  stessa.  L'Autorita'  e'  tenuta  a
          rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza  inerenti  alla
          tutela  delle  persone  o   delle   imprese   su   notizie,
          informazioni  e  dati  in  conformita'  alla  normativa  in
          materia  di  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento di dati personali. 
              7.  All'atto  della  completa  attuazione   del   piano
          nazionale di assegnazione delle  frequenze  radiofoniche  e
          televisive in tecnica digitale,  uno  stesso  fornitore  di
          contenuti, anche  attraverso  societa'  qualificabili  come
          controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
          puo' essere titolare di autorizzazioni  che  consentano  di
          diffondere piu' del 20 per cento del totale  dei  programmi
          televisivi  o  piu'  del  20  per   cento   dei   programmi
          radiofonici irradiabili su frequenze  terrestri  in  ambito
          nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 
              8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
          assegnazione  delle   frequenze   televisive   in   tecnica
          digitale, il limite al numero complessivo di programmi  per
          ogni soggetto e' del 20  per  cento  ed  e'  calcolato  sul
          numero complessivo  dei  programmi  televisivi  concessi  o
          irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge
          n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri
          indifferentemente  in  tecnica  analogica  o   in   tecnica
          digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in  tecnica
          digitale possono concorrere a formare la  base  di  calcolo
          ove raggiungano una copertura pari al 50  per  cento  della
          popolazione. Al fine del rispetto del  limite  del  20  per
          cento non sono computati i programmi che  costituiscono  la
          replica  simultanea  di  programmi  irradiati  in   tecnica
          analogica. Il presente criterio di calcolo si applica  solo
          ai  soggetti  i  quali  trasmettono  in  tecnica   digitale
          programmi che raggiungono una  copertura  pari  al  50  per
          cento della popolazione nazionale. 
              9.  Fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          posizioni dominanti nei singoli mercati che  compongono  il
          sistema integrato delle comunicazioni,  i  soggetti  tenuti
          all'iscrizione   nel   registro    degli    operatori    di
          comunicazione costituito ai sensi  dell'art.  1,  comma  6,
          lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249,
          non  possono  ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti
          controllati o  collegati  ai  sensi  dei  commi  14  e  15,
          conseguire ricavi superiori al  20  per  cento  dei  ricavi
          complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 
              10. I ricavi di cui al comma 9  sono  quelli  derivanti
          dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo  al
          netto dei diritti dell'erario, da pubblicita'  nazionale  e
          locale  anche  in  forma  diretta,   da   televendite,   da
          sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione  del  prodotto
          realizzata al punto vendita con esclusione  di  azioni  sui
          prezzi, da convenzioni con soggetti  pubblici  a  carattere
          continuativo   e   da   provvidenze    pubbliche    erogate
          direttamente ai soggetti esercenti  le  attivita'  indicate
          all'art. 2, comma 1, lettera s), da  offerte  televisive  a
          pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di  quotidiani
          e  periodici  inclusi  i  prodotti  librari  e  fonografici
          commercializzati in  allegato,  nonche'  dalle  agenzie  di
          stampa a carattere nazionale, dall'editoria  elettronica  e
          annuaristica  anche  per  il  tramite   di   internet,   da
          pubblicita' on line e sulle diverse  piattaforme  anche  in
          forma diretta, incluse le risorse  raccolte  da  motori  di
          ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e  dalla
          utilizzazione delle opere  cinematografiche  nelle  diverse
          forme di fruizione del pubblico. 
              11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o
          collegate, i cui ricavi  nel  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche, come  definito  ai  sensi  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  superiori
          al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
          possono   conseguire   nel    sistema    integrato    delle
          comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del  sistema
          medesimo. 
              12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2012,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate, controllanti o collegate  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile. 
              13.  Ai  fini  della  individuazione  delle   posizioni
          dominanti vietate dal  presente  testo  unico  nel  sistema
          integrato delle  comunicazioni,  si  considerano  anche  le
          partecipazioni al capitale acquisite o  comunque  possedute
          per   il   tramite   di   societa'   anche   indirettamente
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. Si considerano  acquisite  le  partecipazioni  che
          vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
          appartenevano precedentemente anche  in  conseguenza  o  in
          connessione ad operazioni di fusione, scissione,  scorporo,
          trasferimento  d'azienda  o  simili  che  interessino  tali
          soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
          qualsiasi   forma   conclusi,   in   ordine   all'esercizio
          concertato  del  voto,  o  comunque  alla  gestione   della
          societa',  diversi  dalla  mera  consultazione  tra   soci,
          ciascuno dei soci e' considerato come titolare della  somma
          di azioni o quote detenute dai soci contraenti  o  da  essi
          controllate. 
              14. Ai fini  del  presente  testo  unico  il  controllo
          sussiste, anche con riferimento a  soggetti  diversi  dalle
          societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi  primo  e
          secondo, del codice civile. 
              15. Il controllo si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
              a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
          concertazione con altri  soci,  abbia  la  possibilita'  di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori; 
              b)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra   soci,   di
          carattere finanziario o organizzativo o economico idonei  a
          conseguire uno dei seguenti effetti: 
              1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 
              2) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
              4)  l'attribuzione  a  soggetti   diversi   da   quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese; 
                c) l'assoggettamento a  direzione  comune,  che  puo'
          risultare  anche  in  base   alle   caratteristiche   della
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          significativi e qualificati elementi. 
              16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
          dei   mercati   relativi   al   sistema   integrato   delle
          comunicazioni, rendendo  pubblici  con  apposite  relazioni
          annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate,
          nonche' pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza  dei
          limiti indicati nel presente articolo.». 
              - Si riporta il comma 6  dell'art.  1  della  legge  31
          luglio 1997, n. 249,  recante  «Istituzione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
          1997, n. 177, come modificato dalla presente legge: 
              «6.   Le   competenze   dell'Autorita'    sono    cosi'
          individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
              1) esprime  parere  al  Ministero  delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze destinate al servizio di  protezione  civile,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
              2)  elabora,  avvalendosi  anche   degli   organi   del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
              3) definisce, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          15 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  le  misure  di
          sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
          organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
          delle interferenze elettromagnetiche, anche  attraverso  la
          modificazione    di    impianti,    sempreche'     conformi
          all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
              4) sentito il parere del Ministero delle  comunicazioni
          e nel rispetto della normativa comunitaria,  determina  gli
          standard per  i  decodificatori  in  modo  da  favorire  la
          fruibilita' del servizio; 
              5) cura la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
              6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al  numero  5)  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella  legge  6
          agosto 1990, n. 223, nonche'  nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983, n. 49, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al presente numero esistenti presso l'ufficio  del  Garante
          per  la  radiodiffusione  e  l'editoria   sono   trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 
              7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
          riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione  e
          per  l'accesso  alle  infrastrutture  di  telecomunicazione
          secondo criteri di non discriminazione; 
              8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
          infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che   i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
              9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
          in tema di interconnessione e accesso  alle  infrastrutture
          di telecomunicazione entro novanta  giorni  dalla  notifica
          della controversia; 
              10) riceve periodicamente  un'informativa  dai  gestori
          del servizio pubblico  di  telecomunicazioni  sui  casi  di
          interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
          indirizzi  sulle  modalita'  di  interruzione.  Gli  utenti
          interessati possono proporre ricorso all'Autorita'  avverso
          le interruzioni del  servizio,  nei  casi  previsti  da  un
          apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
              11)   individua,   in   conformita'   alla    normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
              12) promuove l'interconnessione dei  sistemi  nazionali
          di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
              13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che  ne
          facciano richiesta, i criteri di definizione dei  piani  di
          numerazione  nazionale  delle  reti  e   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
              14) interviene nelle controversie  tra  l'ente  gestore
          del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 
              15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili  con
          la salute umana  e  verifica  che  tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
              1) vigila sulla  conformita'  alle  prescrizioni  della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
              2) emana direttive concernenti i  livelli  generali  di
          qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di  ciascun
          gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
          standard minimi per ogni comparto di attivita'; 
              3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei  servizi
          e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in  qualunque  forma
          diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
          diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
          delle norme dell'Unione europea, per  la  disciplina  delle
          relazioni tra gestori di reti fisse e  mobili  e  operatori
          che  svolgono  attivita'  di  rivendita   di   servizi   di
          telecomunicazioni; 
              4) assicura il rispetto dei periodi minimi che  debbono
          trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive  da
          parte dei diversi servizi a partire dalla data di  edizione
          di ciascuna opera, in osservanza della  normativa  vigente,
          tenuto  conto  anche  di  eventuali  diversi  accordi   tra
          produttori; 
              4-bis) svolge i compiti  attribuiti  dall'art.  182-bis
          della  legge  22  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
              5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
          televendite,   emana   i   regolamenti   attuativi    delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
              6) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
              7) vigila sul rispetto  della  tutela  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
              8) verifica il  rispetto  nel  settore  radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
              9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
          sulla propaganda,  sulla  pubblicita'  e  sull'informazione
          politica nonche' l'osservanza delle  norme  in  materia  di
          equita' di  trattamento  e  di  parita'  di  accesso  nelle
          pubblicazioni e nella trasmissione  di  informazione  e  di
          propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 
              10) propone al Ministero delle comunicazioni lo  schema
          della convenzione annessa  alla  concessione  del  servizio
          pubblico  radiotelevisivo  e  verifica  l'attuazione  degli
          obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte  le
          altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
          pubblico  e  amministrazioni  pubbliche.   La   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi esprime parere  obbligatorio  entro
          trenta giorni sullo schema di convenzione e  sul  contratto
          di servizio con la concessionaria  del  servizio  pubblico;
          inoltre, vigila in ordine  all'attuazione  delle  finalita'
          del predetto servizio pubblico; 
              11) cura le rilevazioni degli indici di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
          correttezza delle indagini sugli indici  di  ascolto  e  di
          diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  rilevati  da
          altri  soggetti,  effettuando  verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
              12) verifica che la pubblicazione e la  diffusione  dei
          sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa   siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
              13)  effettua  il   monitoraggio   delle   trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
              14) applica le sanzioni  previste  dall'art.  31  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
              15)  favorisce  l'integrazione   delle   tecnologie   e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                c) il consiglio: 
              1) segnala al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
              2) garantisce l'applicazione  delle  norme  legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle   infrastrutture    di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
              3) promuove ricerche e studi in materia di  innovazione
          tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
          dei servizi multimediali, anche  avvalendosi  dell'Istituto
          superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che  viene
          riordinato in "Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
          delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
          comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n.
          487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio
          1994, n. 71; 
              4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
              5) adotta le disposizioni attuative del regolamento  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
          n. 545,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
          rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni  e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
              6)  propone  al   Ministero   delle   comunicazioni   i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
              7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
          ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
          del servizio radiotelevisivo, secondo  modalita'  stabilite
          con regolamento; 
              8)  accerta  la  effettiva  sussistenza  di   posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
              9) assume le funzioni  e  le  competenze  assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
          che e' abrogato; 
              10) accerta  la  mancata  osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
              11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento  della
          relativa   documentazione,    parere    obbligatorio    sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
              12) entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
              13)  autorizza  i  trasferimenti  di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
              14) esercita tutte le altre funzioni e poteri  previsti
          nella legge 14 novembre 1995,  n.  481,  nonche'  tutte  le
          altre funzioni dell'Autorita' non espressamente  attribuite
          alla commissione per le infrastrutture e  le  reti  e  alla
          commissione per i servizi e i prodotti.».