(( Art. 3 bis 
 
 
       Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni 
 
  1.  Le  testate  periodiche  realizzate  unicamente   su   supporto
informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i
cui editori non abbiano fatto domanda di  provvidenze,  contributi  o
agevolazioni pubbliche e che conseguano  ricavi  annui  da  attivita'
editoriale non superiori a  100.000  euro,  non  sono  soggette  agli
obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8  febbraio  1948,  n.
47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62,  e
ad esse non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale  si
intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e  vendita  in  qualsiasi
forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti  a  pagamento,  da
pubblicita'  e  sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  8
          febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla  stampa»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20  febbraio  1948,
          n. 43: 
              «Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o  periodico
          puo' essere pubblicato se non sia stato  registrato  presso
          la cancelleria del tribunale, nella cui  circoscrizione  la
          pubblicazione deve effettuarsi. 
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria: 
              1) una dichiarazione,  con  le  firme  autenticate  del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla quale risultino il nome e  il  domicilio  di  essi  e
          della persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica,  se
          questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e  la
          natura della pubblicazione; 
              2) i documenti comprovanti il  possesso  dei  requisiti
          indicati negli articoli 3 e 4; 
              3) un documento da cui risulti  l'iscrizione  nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale; 
              4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,  se
          proprietario e' una persona giuridica. 
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale o periodico  in  apposito  registro  tenuto  dalla
          cancelleria. 
              Il registro e' pubblico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5  agosto
          1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici  e
          provvidenze  per  l'editoria»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215: 
              «Art. 1  (Titolarita'  delle  imprese).  -  L'esercizio
          dell'impresa editrice di giornali quotidiani  e'  riservato
          alle persone  fisiche,  nonche'  alle  societa'  costituite
          nella  forma  della  societa'  in   nome   collettivo,   in
          accomandita  semplice,  a  responsabilita'  limitata,   per
          azioni, in accomandita per azioni  o  cooperativa,  il  cui
          oggetto  comprenda   l'attivita'   editoriale,   esercitata
          attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto,  anche
          elettronico,  l'attivita'  tipografica,  radiotelevisiva  o
          comunque attinente all'informazione e  alla  comunicazione,
          nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
          a queste ultime. 
              Agli  effetti  della  presente  legge  le  societa'  in
          accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
          soltanto da persone fisiche. 
              Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
          azioni, in  accomandita  per  azioni  o  a  responsabilita'
          limitata, le azioni aventi  diritto  di  voto  o  le  quote
          devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
          collettivo,  in  accomandita  semplice  o  a   societa'   a
          prevalente   partecipazione   pubblica.   E'   escluso   il
          trasferimento per semplice girata di dette azioni. 
              Le azioni aventi diritto di voto  o  le  quote  sociali
          possono  essere  intestate  a  societa'  per   azioni,   in
          accomandita  per  azioni  o  a  responsabilita'   limitata,
          purche' la partecipazione di controllo  di  dette  societa'
          sia intestata a persone fisiche o a  societa'  direttamente
          controllate da persone  fisiche.  Ai  fini  della  presente
          disposizione, il controllo e' definito ai  sensi  dell'art.
          2359 del  codice  civile,  nonche'  dell'ottavo  comma  del
          presente articolo.  Il  venire  meno  di  dette  condizioni
          comporta  la  cancellazione  d'ufficio   dell'impresa   dal
          registro degli operatori di comunicazione di  cui  all'art.
          1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio  1997,
          n. 249. 
              Le azioni o quote  di  societa'  editrici  intestate  a
          soggetti diversi da quelli di cui ai due  commi  precedenti
          da data anteriore  all'entrata  in  vigore  della  presente
          legge ed il cui valore sia inferiore alla meta'  di  quelle
          aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie  ai  sensi
          dell'art.  2368  del  codice   civile,   possono   rimanere
          intestate a tali soggetti a condizione che: 
              a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
          dell'editoria, la conoscenza  della  proprieta'  diretta  o
          indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire  di
          individuare le persone fisiche o  le  societa'  per  azioni
          quotate in borsa o  gli  enti  morali  che  direttamente  o
          indirettamente ne detengono la proprieta' o il controllo; 
              b)  sia  data  dimostrazione,  da  parte   del   legale
          rappresentante  della  societa'  che   esercita   l'impresa
          editrice, di aver provveduto a notificare ai loro  titolari
          l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
          ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di  aver
          provveduto nelle forme  prescritte  ad  informare  di  tale
          interdizione tutti i soci; 
              c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui  alla
          lettera a) del presente comma, salvo che ricorra  l'ipotesi
          di cui al precedente quarto comma. 
              Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto
          comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi
          previsto del controllo diretto  o  indiretto  da  parte  di
          persone fisiche  si  intende  riferito  ai  fiducianti,  in
          quanto soggetti  effettivamente  titolari  delle  azioni  o
          quote medesime. In  tal  caso  la  societa'  fiduciaria  e'
          tenuta, ai fini  del  presente  articolo,  a  comunicare  i
          nominativi dei fiducianti  all'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'art.  1,
          comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,
          n. 249. 
              Le imprese di cui ai commi  precedenti  sono  tenute  a
          comunicare, al servizio dell'editoria di cui  all'art.  10,
          per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11: 
              a) le dichiarazioni di cessazione  delle  pubblicazioni
          nonche' i trasferimenti di testata, entro  le  ventiquattro
          ore successive; 
              b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o
          di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla
          stipula; 
              c)  qualora   l'impresa   sia   costituita   in   forma
          societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero  delle
          azioni o l'entita' delle quote da essi  possedute,  nonche'
          degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
          che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
          dalla data dell'assemblea stessa; 
              d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma  di
          societa' per  azioni  o  in  accomandita  per  azioni  o  a
          responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle  societa'
          alle quali sono  intestate  le  azioni  o  le  quote  della
          societa'  che  esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle
          societa'  che  comunque  la  controllano   direttamente   o
          indirettamente, nonche' il numero delle azioni o  l'entita'
          delle quote da essi possedute. 
              Le persone fisiche e le societa'  che  controllano  una
          societa' editrice di giornali quotidiani, anche  attraverso
          intestazione fiduciaria delle azioni o delle  quote  o  per
          interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
          societa' controllata ed  al  servizio  dell'editoria  entro
          trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio  che  determina
          l'acquisizione  del  controllo.  Costituisce  controllo  la
          sussistenza dei rapporti configurati  come  tali  nell'art.
          2359 del codice civile. Si ritiene esistente,  salvo  prova
          contraria, l'influenza dominante prevista dal  primo  comma
          dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano  rapporti
          di carattere finanziario o organizzativo che consentono: 
              a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero 
              b)  il  coordinamento   della   gestione   dell'impresa
          editrice  con  quella  di  altre  imprese   ai   fini   del
          perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare  la
          concorrenza tra le imprese stesse; ovvero 
              c)  una  distribuzione  degli  utili  o  delle  perdite
          diversa, quanto ai soggetti o alla misura,  da  quella  che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero 
              d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dal numero delle azioni o delle quote  possedute;
          ovvero 
              e)  l'attribuzione  a  soggetti   diversi   da   quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite. 
              I partiti politici rappresentati in almeno un ramo  del
          Parlamento e le associazioni  sindacali  rappresentate  nel
          Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  possono
          intestare  fiduciariamente,   con   deliberazione   assunta
          secondo i rispettivi statuti,  le  azioni  o  le  quote  di
          societa' editrici di giornali quotidiani o periodici  e  di
          societa'  intestatarie  di  azioni  o  quote  di   societa'
          editrici di giornali quotidiani o periodici. 
              In tal caso,  i  partiti  politici  o  le  associazioni
          sindacali indicati nel comma precedente  devono  depositare
          al registro nazionale  della  stampa  di  cui  all'art.  11
          documentazione  autenticata  delle   delibere   concernenti
          l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
          di accettazione rilasciata dai soggetti nei  cui  confronti
          l'intestazione stessa viene effettuata. 
              Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
          o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
          di  azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di   giornali
          quotidiani,  ne  devono  dare  immediata  comunicazione  al
          servizio dell'editoria. 
              Sono puniti con  le  pene  stabilite  nel  sesto  comma
          dell'art.  5  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          giugno 1974, n. 216,  gli  amministratori  che  violano  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le  stesse  pene  si
          applicano agli amministratori  delle  societa'  alle  quali
          sono intestate le azioni o  le  quote  della  societa'  che
          esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle  societa'  che
          comunque la controllano direttamente o indirettamente,  che
          non  trasmettano  alle   imprese   editrici   di   giornali
          quotidiani l'elenco dei propri soci. 
              Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
          statale, nonche' quelle da esse  controllate,  non  possono
          costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni  in
          aziende editoriali di  giornali  o  di  periodici  che  non
          abbiano esclusivo carattere tecnico inerente  all'attivita'
          dell'ente o della societa'. 
              A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
          impresa editoriale anche  l'impresa  che  gestisce  testate
          giornalistiche in  forza  di  contratti  di  affitto  o  di
          affidamento in gestione. 
              I soggetti di  cui  al  primo  comma  sono  ammessi  ad
          esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo  se  in
          possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
          europea o, in caso di societa', se aventi sede in  uno  dei
          predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
          sono ammessi all'esercizio  dell'impresa  medesima  solo  a
          condizione che lo Stato di cui sono cittadini  applichi  un
          trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve  le
          disposizioni derivanti da accordi internazionali.». 
              - Per il riferimento alla legge 7 marzo  2001,  n.  62,
          art. 16, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              - La delibera 26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, emanata
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante
          «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del  Registro
          degli  operatori  di   comunicazione»   (deliberazione   n.
          666/08/CONS) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          gennaio 2009, n. 25.