Art. 4 
 
 
            Modernizzazione del sistema di distribuzione 
            e vendita della stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e
vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una
adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati
sulla lettura del codice a barre.  ((  La  gestione  degli  strumenti
informatici e della rete telematica e' svolta, in  maniera  condivisa
ed unitaria, con  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti  della
filiera  distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,   che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la  gestione
dati e i  costi  di  collegamento.  ))  Per  sostenere  l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per  un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di
spesa e al relativo monitoraggio. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma  4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo
all'applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012  per  gli  invii
non omologati destinati alle aree extraurbane,  ((  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  ))  21  ottobre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe
per le spedizioni di prodotti editoriali,  ad  esclusione  dei  libri
spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Resta  ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei
rimborsi in favore della  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il
periodo compreso tra  il  14  agosto  ed  il  31  dicembre  2009.  ((
Dall'applicazione del presente comma devono  derivare  risparmi  pari
almeno  a  10  milioni  di   euro.   Conseguentemente,   e'   ridotta
l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato  nel
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al precedente periodo,  da  accertarsi  con  apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero   del
Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al  comma  1,  nonche'
per le  ulteriori  politiche  di  sostegno  e  sviluppo  del  settore
editoriale. )) 
  4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e  per  il
tramite di un idoneo sistema informatico. 
  5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
  a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi  delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
  b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; 
  c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
  6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4  non  devono
derivare (( nuovi o maggiori ))oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (CE) 15 dicembre 2006,  n.  1998/2006,
          recante    «Regolamento    della    Commissione    relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  agli
          aiuti d'importanza  minore  («de  minimis»)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  28  dicembre
          2006, n. L 379. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi», pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302: 
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente art. non  da'  diritto  alla
          detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell'art. 15.». 
              «5. Le spese e gli altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.». 
              - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  56  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31 luglio 2009, n. 176: 
              «4.  Nelle  more  della  liberalizzazione  dei  servizi
          postali,  e  fino  alla  rideterminazione   delle   tariffe
          agevolate per la spedizione di prodotti editoriali  di  cui
          ai decreti del Ministro  delle  comunicazioni  in  data  13
          novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge il costo unitario cui si  rapporta  il
          rimborso in favore della societa' Poste  italiane  Spa  nei
          limiti dei  fondi  stanziati  sugli  appositi  capitoli  di
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge  24  dicembre
          2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2004, n. 46, e' pari  a  quello  riveniente  dalla
          convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al
          prenditore.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1  del
          decreto-legge 24 dicembre  2003  n.  353,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   tariffe   postali
          agevolate per  i  prodotti  editoriali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300. 
              «Art.  1  (Agevolazioni  tariffarie  postali   per   le
          spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal 1°
          gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
          iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
          e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
          agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
          Le tariffe agevolate sono determinate,  anche  in  funzione
          del rispetto del limite di spesa di  cui  all'art.  3,  con
          decreto del Ministro delle comunicazioni, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  applicando   la
          tariffa piu' bassa per le spedizioni di  stampe  periodiche
          la cui tiratura per singolo numero  non  superi  le  20.000
          copie.  Per  l'anno   2004,   l'entita'   dell'agevolazione
          tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
          resta  quella  definita  dal  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni 13 novembre 2002.». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  10-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
          modificazioni, con legge 26 febbraio 2010, n.  25,  recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2009,  n.
          302: 
              «2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma  1
          e  fermi  restando  gli  stanziamenti   previsti   per   le
          provvidenze all'editoria come determinati dalla  tabella  C
          allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.  191,  un  importo
          non inferiore a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2010  e'
          destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali
          del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di
          50 milioni  di  euro  per  l'anno  2010  e'  immediatamente
          accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo  per  la
          predetta finalita'.».