Art. 5 
 
 
                      Pubblicita' istituzionale 
 
  1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione  della
spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione  di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale  promosse
dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri fornisce, entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  criteri  ed
indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento  della  suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e  dei  dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato  procedono  all'acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei  criteri  forniti  dal
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  alle  condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto  dell'interesse
pubblico  alla  piu'   estesa   veicolazione   ai   cittadini   delle
informazioni  di  carattere  istituzionale,  le   concessionarie   di
pubblicita' sono tenute ad applicare alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  la  tariffa  basata  sul  costo  unitario  piu'  basso
applicato sul mercato al momento della stipula  dell'accordo  quadro,
che viene rinnovato annualmente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno
          2000,  n.  150,  recante  «Disciplina  delle  attivita'  di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          giugno 2000, n. 136: 
              «Art.  11  (Programmi  di  comunicazione).  -   1.   In
          conformita' a quanto previsto dal  capo  I  della  presente
          legge e dall'art. 12 del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle
          direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, le amministrazioni statali elaborano  annualmente
          il  programma  delle  iniziative   di   comunicazione   che
          intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo  dei
          progetti di cui all'art. 13, sulla base  delle  indicazioni
          metodologiche  del  Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Il
          programma e' trasmesso entro il mese di  novembre  di  ogni
          anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di  comunicazione
          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e
          realizzate soltanto per particolari e contingenti  esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
              2. Per l'attuazione dei programmi di  comunicazione  il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
              a)  svolgere  funzioni  di  centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
              b) sviluppare  adeguate  attivita'  di  conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
              c)   stipulare,   con   i   concessionari   di    spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».