(( Art. 5 bis 
 
Semplificazioni  in  materia  di  editoria  per  le  associazioni  ed
  organizzazioni senza fini di  lucro  e  le  associazioni  d'arma  e
  combattentistiche 
  1. Al fine  di  semplificare  il  quadro  normativo  relativo  alle
tariffe postali  per  la  spedizione  di  prodotti  editoriali  e  di
promuovere lo sviluppo  dell'editoria  non  profit,  alle  spedizioni
postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche  finalizzate
alla raccolta di fondi, spedite in  abbonamento  postale,  effettuate
dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
successive   modificazioni,   e   dalle   associazioni    d'arma    e
combattentistiche, puo'  essere  applicato  il  medesimo  trattamento
tariffario previsto, a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del  2003,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto  del  Ministro
delle  comunicazioni  13  novembre  2002,  recante  «Prezzi  per   la
spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al  registro
nazionale della stampa e non rientranti nella categoria 'no profit'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  291  del  12  dicembre  2002.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e  non  si  applica  la
disposizione  relativa  ai  rimborsi  alla  societa'  Poste  italiane
S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art.  1  del
          decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   tariffe   postali
          agevolate per  i  prodotti  editoriali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300: 
              «Art. 3 (Modalita' di corresponsione dei  rimborsi).  -
          1. Il Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al  rimborso
          in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della  somma
          corrispondente      all'ammontare      delle      riduzioni
          complessivamente applicate, nei limiti dei fondi  stanziati
          sugli  appositi  capitoli  del  bilancio   autonomo   della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  I  rimborsi  sono
          effettuati sulla  base  di  una  dichiarazione  sostitutiva
          dell'atto di notorieta', rilasciata  dalla  societa'  Poste
          italiane    S.p.a.,    attestante    l'avvenuta    puntuale
          applicazione delle  riduzioni  effettuate  sulla  base  del
          presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
          riduzioni  applicate  a  favore  di  ogni  soggetto  avente
          titolo. 
              2. (Omissis). 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto  per
          associazioni ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  si
          intendono quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460,  e  successive  modificazioni,  le
          organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11  agosto
          1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni
          non governative riconosciute ai sensi  dell'art.  28  della
          legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  le   associazioni   di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, le fondazioni ed  associazioni  senza  fini  di  lucro
          aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici,  le
          associazioni storiche  operanti,  per  statuto,  da  almeno
          cinquanta  anni  per  la  conoscenza,  la   difesa   e   la
          valorizzazione  dell'ambiente  naturale   le   associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento  o  la
          promozione  di  attivita'  di  ricerca  oncologica   e   le
          associazioni dei profughi istriani, fiumani, e dalmati». 
              - Per il riferimento al decreto-legge 24 dicembre 2003,
          n. 353,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2004,  n.  46,  art.  1,  comma  1,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 4.