Art. 6 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
  Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento della gioventu'. 
 
  1. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 16 (Dipartimento della  gioventu'  e  del  servizio  civile
nazionale). - 1. Il  Dipartimento  della  gioventu'  e  del  servizio
civile nazionale e' la struttura di supporto  al  Presidente  per  la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad  assicurare
l'attuazione delle politiche in favore della  gioventu',  nonche'  in
materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  provvede  agli  adempimenti
giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli  atti
concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di  gioventu',  con
particolare  riguardo  all'affermazione  dei  diritti   dei   giovani
all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei
loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;  alla
promozione  del  diritto  dei  giovani  alla  casa,   ai   saperi   e
all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione  e  al  sostegno
del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno
delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo
dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i  viaggi
culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei
giovani  a  progetti,  programmi  e  finanziamenti  internazionali  e
europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito
dall'art. 19, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248;
alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione  del
Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge  24  dicembre
2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all'art.  15,  comma  6,
del  decreto-legge  2   luglio   2007,   n.   81,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; alla  gestione  del
Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133;  alla  gestione  delle   risorse   europee   per   la
realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della
normativa vigente e negli ambiti di competenza  di  cui  al  presente
articolo;   alla   rappresentanza   del   Governo   negli   organismi
internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili. 
  3. Il Dipartimento svolge le funzioni  dell'Ufficio  nazionale  del
servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64,  e  dal
decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77.  In  particolare  cura
l'organizzazione l'attuazione e lo svolgimento  del  servizio  civile
nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il  coordinamento,
ed  il  controllo,  elaborando  le  direttive  ed  individuando   gli
obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale;
cura  altresi',  la  programmazione   finanziaria   e   la   gestione
amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile
e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i
compiti  inerenti  l'obiezione  di  coscienza  nonche'  le  eventuali
attivita' di cui all'art. 8 della legge 8  luglio  1998,  n.  230,  e
dagli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, in materia di obiezione di coscienza. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e  in  non
piu' di dieci servizi".