IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto  2008,  n.  133,  come  modificato  dal
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno  o  piu'
decreti del Ministro della  giustizia  la  fissazione  della  data  a
decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di  cui  al
primo  comma  dell'art.  170  del  codice  di  procedura  civile,  la
notificazione di cui al primo  comma  dell'art.  192  del  codice  di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le
notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, sono effettuate per via telematica; 
  Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella  legge  22  febbraio  2010
n.24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti  informatici  degli  uffici  giudiziari  nel  Tribunale  di
Bergamo,  come  da  comunicazione  del  Responsabile  per  i  Sistemi
informativi Automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per  il  Tribunale  di
Bergamo,  limitatamente  al  settore  civile;  sentiti   l'Avvocatura
Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e  il  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e
modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni, dalla  legge  22  febbraio  2010,  n.  24,  presso  il
Tribunale di Bergamo. 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  notificazioni  e
le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170  del  codice  di
procedura civile, la notificazione di cui al  primo  comma  dell'art.
192 del codice di procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al
consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste  dal
regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  sono  effettuate  per  via
telematica;