Art. 4 1. I soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell'allegato A al presente decreto, sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all'Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.