Art. 4 
 
  1. I soggetti che  effettuano  direttamente  alla  tesoreria  dello
Stato i versamenti delle somme da imputare ai  capitoli/articoli  del
bilancio dello Stato indicati nell'allegato A  al  presente  decreto,
sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali  di
riserva all'Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve  essere
distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all'art.
1, comma 2, lettera  b),  del  presente  decreto  per  la  definitiva
acquisizione all'Erario delle somme  medesime,  ivi  comprese  quelle
afferenti ai territori delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
provincie autonome di Trento e Bolzano.