IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973   n.   600   recante   "Partecipazione   dei   comuni
all'accertamento"; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante "Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  "Regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.  3,  comma  136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
  Visto il Provvedimento del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali n. 2 del 16 giugno 2004, recante "Codice di  deontologia  e
di buona condotta  per  i  trattamenti  di  dati  personali  a  scopi
statistici e scientifici"; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248
recante "Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale"
ed in particolare il comma 1, che attribuisce agli stessi  una  quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi  statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili  applicate
sui maggiori contributi  riscossi  a  titolo  definitivo,  a  seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso; 
  Vista la deliberazione del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali 19 aprile 2007, n. 17 recante "Linee guida  in  materia  di
trattamento dei dati  personali  per  finalita'  di  pubblicazione  e
diffusione di atti e documenti di enti locali"; 
  Visto  l'art.  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed,
in particolare,  il  comma  1,  che  revisiona  la  disciplina  della
partecipazione dei comuni all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo, nonche' i commi 4 e 5 che  modificano  rispettivamente,
l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005; 
  Visto il Provvedimento del  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali del 2 marzo 2011, n. 88 recante " Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche  in  atti  e  documenti
amministrativi, effettuato da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di
pubblicazione e diffusione sul web"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
  Visto l'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento  della
quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'art.
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005,  da  attribuire
ai predetti enti in via provvisoria anche  in  relazione  alle  somme
riscosse a titolo non definitivo; 
  Visto l'art. 2, comma 10 lettera c) del citato decreto  legislativo
n. 23 del 2011 in materia di accesso ai dati contenuti  nell'anagrafe
tributaria; 
  Visto l'art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la   stabilizzazione
finanziaria e  per  lo  sviluppo"  che  al  fine  di  incentivare  la
partecipazione dei comuni all'attivita' di  accertamento  tributario,
ha previsto, per gli anni 2012, 2013, e 2014, l'innalzamento  al  100
per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai  comuni  di
cui all'art. 2, comma 10, lettera b) del citato  decreto  legislativo
n. 23 del 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 12-ter, lettera e), del citato decreto  legge
n. 138 del  2011,  il  quale  modifica  l'art.  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del  1973  con  l'aggiunta  di  un
ulteriore comma nel quale si prevede che, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la  pubblicazione  sul
sito del comune, dei dati aggregati relativi alle  dichiarazioni  dei
redditi, con riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti
ovvero di reddito; con il medesimo decreto sono altresi'  individuati
gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione
dei  comuni  per  favorire   la   partecipazione   all'attivita'   di
accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire
la massima riservatezza; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 22 maggio 2012 ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Pubblicazione dei dati aggregati 
                     relativi alle dichiarazioni 
 
  1. I dati delle dichiarazioni di cui all'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600   sono
statisticamente elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento delle Finanze che, tramite la piattaforma  informatica
"Portale Federalismo Fiscale", annualmente mette a  disposizione  dei
comuni i principali dati aggregati relativi ai soggetti residenti nel
proprio territorio di competenza. 
  2. Al fine di consentire ai comuni  la  pubblicazione  sul  proprio
sito dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, nella piattaforma informatica di cui al comma 1, il Dipartimento
delle finanze mettera' annualmente  a  disposizione  dei  comuni,  un
sottoinsieme di tabelle contenenti dati statistici aggregati riferiti
esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi delle persone  fisiche,
costruite nel rispetto della vigente  normativa  sulla  tutela  della
privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il  rischio  di
identificazione dei soggetti e' valutato, in base a  quanto  previsto
dagli articoli 4, comma 1, lett a) e 5, comma  1,  lettera  a)  e  b)
dell'allegato A.  4.  al  citato  decreto  legislativo  n.  196/2003,
concernente "Codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  il
trattamento dei dati personali per scopi statistici  e  scientifici".
Le tabelle di cui al presente comma sono organizzate  per  classi  di
reddito e  contengono  informazioni  sulle  principali  categorie  di
reddito dichiarato e sulle principali variabili per la determinazione
dell'imposta. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito,
i comuni segnalano, comunque, al Dipartimento delle Finanze, in  base
alla propria conoscenza del territorio, eventuali  casi  di  evidente
rischio di identificazione dei soggetti. 
  3. I dati aggregati di cui al presente decreto non  possono  essere
oggetto di comunicazione al di fuori delle modalita' ivi previste.