IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"; Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; Visto il Reg. (CE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico; Visto il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Visto il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione"; Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 203/2012; Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012; Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 giugno 2012; Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1 Premesse ed obiettivi 1. Il presente Decreto contiene le disposizioni per l'attuazione delle modalita' di applicazione relative al vino biologico di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008. 2. Ai sensi dell'art. 29-ter, par.2, del Regolamento CE n. 889/2008 si applicano le disposizioni previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.