Art. 2 
 
 
                  Uso di taluni prodotti e sostanze 
 
  1. Al fine di verificare la disponibilita' dei prodotti ottenuti da
materie prime biologiche elencati nell'Allegato  VIII  bis  del  Reg.
(CE) n. 889/2008 l'operatore  si  attiene  alla  procedura  descritta
nell'Allegato al presente Decreto.