Art. 3 
 
 
                       Circostanze calamitose 
 
  1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma  1,  lettera
e) le Regioni e le Province  autonome,  autorizzano,  in  determinate
zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad  un
tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE)  n.  606/2009,  per
singola campagna.  Le  Regioni  e  province  autonome  determinano  i
criteri che giustificano il  ricorso  alla  deroga  ed  accertano  la
sussistenza  delle  condizioni  meteorologiche.   La   documentazione
attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali
che hanno determinato il deterioramento  della  situazione  sanitaria
delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici  o  micotici
viene  conservata  dalle  Regioni  e  Province  Autonome   e   tenuta
disposizione dell'autorita' competente nazionale. 
  2. Gli operatori comunicano  all'Organismo  di  controllo,  cui  e'
assoggettata  la  propria  attivita',  il  ricorso  alla   deroga   e
conservano i documenti  contabili  dai  quali  risulta  che  si  sono
avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di  cui  al
paragrafo precedente, per cinque anni.  Gli  Organismi  di  controllo
comunicano alle Regioni e Province Autonome gli operatori che si sono
avvalsi della deroga. 
  3. Le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data
di concessione dell'autorizzazione di cui a primo paragrafo, ne danno
comunicazione al Ministero. La comunicazione che  comprende  l'elenco
degli operatori che usufruiscono della deroga e' trasmessa  entro  la
fine della campagna.