Art. 3 Circostanze calamitose 1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna. Le Regioni e province autonome determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici viene conservata dalle Regioni e Province Autonome e tenuta disposizione dell'autorita' competente nazionale. 2. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui e' assoggettata la propria attivita', il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni. Gli Organismi di controllo comunicano alle Regioni e Province Autonome gli operatori che si sono avvalsi della deroga. 3. Le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione di cui a primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. La comunicazione che comprende l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga e' trasmessa entro la fine della campagna.