Art. 4 Misure transitorie 1. Gli operatori che intendono utilizzare il logo comunitario di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, par. 10 bis, lett. a), del Reg. (CE) n. 889/2008, comunicano all'Organismo di controllo, cui sono assoggettati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, suddivise per tipologie e per anno, ottenuti in conformita' al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007 e detenuti al 31 luglio 2012. Nella comunicazione l'operatore indica il CUAA e, per ogni categoria, tipologia di prodotto e anno, le quantita' detenute e ottenute in conformita' alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008. 2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo e' inviata anche dagli operatori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 95, par. 10 bis, lett. c), del Reg. (CE) n. 889/2008. 3. L' Organismo di controllo, cui e' assoggettato l'operatore, accerta, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, le giacenze di vini e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, ottenuti in conformita' al regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al regolamento (CE) n. 834/2007, suddivise per categorie e tipologie, detenuti dagli operatori al 31 luglio 2012, e verifica le quantita' prodotte in conformita' alle disposizioni previste al titolo II, capo 3 bis, del Reg. (CE) n. 889/2008 nonche' le quantita' prodotte in conformita' al Reg. (CE) n. 889/2008 ma che non posseggono i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis del Reg. (CE) n. 889/2008. 4. Il documento contenente le giacenze accertate dall'organismo di controllo e' redatto in duplice copia, di cui una e' rilasciata all'operatore e l'altra e' conservata presso la sede dell'Organismo di controllo. La documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' competenti. 5. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano agli operatori che hanno notificato attivita' con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008 e la cui attivita' e' assoggettata ad un Organismo di controllo.