Art. 4 
 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. Gli operatori che intendono utilizzare il  logo  comunitario  di
produzione biologica ai sensi dell'art. 95, par. 10  bis,  lett.  a),
del Reg. (CE) n. 889/2008, comunicano all'Organismo di controllo, cui
sono assoggettati, entro 30 giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente Decreto, le  giacenze  di  vini  e  di  altre  categorie  di
prodotti vitivinicoli, suddivise per tipologie e per  anno,  ottenuti
in conformita' al regolamento (CEE) n.  2092/1991  o  al  regolamento
(CE) n. 834/2007 e detenuti al 31 luglio  2012.  Nella  comunicazione
l'operatore indica il  CUAA  e,  per  ogni  categoria,  tipologia  di
prodotto e anno, le quantita' detenute e ottenute in conformita' alle
disposizioni previste al titolo II, capo 3  bis,  del  Reg.  (CE)  n.
889/2008. 
  2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo e' inviata anche
dagli  operatori  che  intendono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
all'art. 95, par. 10 bis, lett. c), del Reg. (CE) n. 889/2008. 
  3. L' Organismo di  controllo,  cui  e'  assoggettato  l'operatore,
accerta, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni  di  cui
ai precedenti paragrafi 1 e  2,  le  giacenze  di  vini  e  di  altre
categorie  di  prodotti  vitivinicoli,  ottenuti  in  conformita'  al
regolamento (CEE) n. 2092/1991 o al  regolamento  (CE)  n.  834/2007,
suddivise per categorie e tipologie, detenuti dagli operatori  al  31
luglio 2012, e verifica le quantita'  prodotte  in  conformita'  alle
disposizioni previste al titolo II, capo 3  bis,  del  Reg.  (CE)  n.
889/2008 nonche' le quantita' prodotte in conformita' al Reg. (CE) n.
889/2008 ma che non posseggono i requisiti  previsti  al  titolo  II,
capo 3 bis del Reg. (CE) n. 889/2008. 
  4. Il documento contenente le giacenze accertate dall'organismo  di
controllo e' redatto in duplice  copia,  di  cui  una  e'  rilasciata
all'operatore e l'altra e' conservata presso la  sede  dell'Organismo
di controllo.  La  documentazione  e'  tenuta  a  disposizione  delle
autorita' competenti. 
  5. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano  agli
operatori che hanno notificato  attivita'  con  metodo  biologico  ai
sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008 e
la cui attivita' e' assoggettata ad un Organismo di controllo.