Art. 2 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne e' data comunicazione agli interessati. 2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonche' l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonche', ove necessario, della certificazione antimafia.