Art. 2 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e ne e' data comunicazione agli interessati. 
  2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma  3,  l'elenco
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma  del  credito
di imposta, completi degli  estremi  identificativi  e  dei  relativi
importi,  viene  trasmesso  al  sistema  informativo  del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella
spesa, nonche' l'autorizzazione  alla  fruizione  delle  agevolazioni
nella forma del credito d'imposta, sono subordinate  all'acquisizione
di aggiornato certificato camerale completo di vigenza  nonche',  ove
necessario, della certificazione antimafia.