IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 679 della Commissione  del
24 luglio 2012, la denominazione «Squacquerone di  Romagna»  riferita
alle categorie formaggi, e' iscritta quale Denominazione  di  Origine
Protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di  origine   protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di Origine Protetta  «Squacquerone  di  Romagna»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
Denominazione  di  Origine  Protetta   «Squacquerone   di   Romagna»,
registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE)  n.  679  del  24
luglio 2012. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Squacquerone  di  Romagna»,   possono   utilizzare,   in   sede   di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  solo   sulle
produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti  al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
 
    Roma, 30 luglio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Sanna