LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 25 luglio 2012; 
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1,  della  legge  n.  170  del
2010, il quale attribuisce alle regioni nel cui  territorio  non  sia
possibile  effettuare  la  diagnosi   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale,  la  facolta'
di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o
strutture accreditati; 
  Ritenuto che la locuzione  «specialisti  o  strutture  accreditate»
utilizzata  dalla  disposizione  citata  per   l'individuazione   dei
soggetti che potranno  affiancare  il  Servizio  sanitario  nazionale
nell'attivita' diagnostica, debba essere interpretata come riferita a
soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni  per  il  rilascio
della certificazione di DSA; 
  Ritenuto   necessario    fornire    criteri    qualitativi    utili
all'individuazione di specialisti e strutture  che  offrano  garanzie
nello   svolgimento   dell'attivita'   diagnostica,   ai   fini   del
riconoscimento da parte delle regioni; 
  Ritenuto necessario, altresi', fornire criteri per  lo  svolgimento
dell'attivita' diagnostica che contemperino le esigenze del  Servizio
sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in  ordine
alla tempestivita' della  certificazione  di  DSA  ed  agli  elementi
conoscitivi  che  devono  esservi  riportati  per   consentire   agli
insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro  assegnati  dalla
legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di  fruire  dei
benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro; 
  Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge n.  170/2010  il  quale
prevede   che,   con   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  istituito  presso  il  Ministero
stesso  un  comitato  tecnico-scientifico,  composto  da  esperti  di
comprovata competenza sui DSA; 
  Preso  atto  del  risultato  dell'attivita'  svolta  dal   comitato
tecnico-scientifico sui DSA istituito dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  con  decreto  del  14   dicembre
attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
  Visto  il  documento  della  Consensus  Conference   sui   disturbi
specifici di apprendimento svoltasi presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' il 6 e 7 dicembre  2010  nell'ambito  del  Sistema  nazionale
delle linee guida; 
  Viste le note del 9 marzo e dell'11 aprile 2012, con  le  quali  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  ha
provveduto  a  trasmettere  una  proposta  di   accordo   concernente
l'argomento indicato in oggetto, che e' stata diramata,  in  data  11
aprile 2012, alle regioni e alle province autonome; 
  Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il  19
giugno 2012, i rappresentanti delle  regioni  hanno  proposto  alcune
modifiche al testo, riferite agli articoli 1, commi  1,  2,  3  e  4;
all'art. 2, commi 1 e 4 e all'art. 3; inoltre, il rappresentante  del
coordinamento  interregionale  della  salute  ha   rappresentato   la
necessita' di rivedere il sistema di accreditamento  delle  strutture
che possono diagnosticare i DSA; 
  Considerato  che,  al  riguardo,  il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota  del  20  giugno  2012,  a
seguito della suindicata riunione tecnica,  ha  trasmesso  una  nuova
formulazione,  condivisa  con  il   Ministero   della   salute,   del
provvedimento   indicato   in   oggetto   e   relativo   modello   di
certificazione, diramati, in pari data, alle regioni e alle  province
autonome; 
  Rilevato che il provvedimento e'  stato  iscritto  alla  seduta  di
questa Conferenza del 21 giugno 2012, che non si e' tenuta; 
  Vista la nota pervenuta il 16 luglio e diramata il 17 luglio  2012,
con la quale il coordinamento interregionale  salute  ha  inviato  un
documento di proposte emendative sul provvedimento in parola; 
  Considerato che al riguardo, ai fini dell'ulteriore esame del testo
dell'accordo, e' stata convocata una riunione tecnica  il  23  luglio
2012 nella quale sono state esaminate le  proposte  emendative  delle
regioni, nonche' le osservazioni fatte pervenire dal Ministero  della
salute, in merito alle richieste delle regioni; 
  Considerato altresi' che, nella medesima  sede  tecnica,  e'  stata
accolta la richiesta del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
inserire  alla  fine  del  comma  4  dell'art.  1,  la  clausola   di
salvaguardia finanziaria:  «senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
  Considerato altresi' che, a  conclusione  dell'incontro,  e'  stata
condivisa la formulazione definitiva dell'accordo  che  il  Ministero
dell'istruzione ha fatto pervenire il 24 luglio 2012 e che  e'  stato
trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome; 
  Rilevato che nella odierna seduta di questa Conferenza  le  regioni
hanno espresso  avviso  favorevole  al  perfezionamento  dell'accordo
nella versione concordata nella riunione tecnica del 23 luglio 2012 e
diramata in data 24 luglio 2012; 
  Acquisito, nel corso  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano: 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nei termini sotto indicati; 
                               Art. 1 
 
 
                Attivazione del percorso diagnostico 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
il Ministero della salute, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di  DSA
debba essere tempestiva e che il percorso  diagnostico  debba  essere
attivato solo dopo la messa in  atto  da  parte  della  scuola  degli
interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma  2,  della
legge n. 170/2010,  e  in  esito  alle  procedure  di  riconoscimento
precoce, di cui al comma 3 del medesimo art. 3. 
  2. Le regioni e le aziende sanitarie si impegnano  ad  adottare  le
misure organizzative che consentono di  attivare  tempestivamente  la
consultazione per DSA. 
  3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai  sensi  dell'art.
8-quinquies del decreto legislativo n.  502  del  1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni effettuano il percorso diagnostico e il
rilascio delle certificazioni in coerenza con  le  indicazioni  della
Consensus Conference. La diagnosi di  DSA  deve  essere  prodotta  in
tempo  utile  per  l'attivazione  delle  misure  didattiche  e  delle
modalita' di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il  31
marzo per gli alunni che frequentano gli anni  terminali  di  ciascun
ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di
Stato. Fa eccezione  la  prima  certificazione  diagnostica,  che  e'
prodotta al momento della  sua  formulazione,  indipendentemente  dal
periodo dell'anno in cui cio' avviene. 
  4. Nel caso in cui i servizi pubblici o  accreditati  dal  Servizio
sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle
certificazioni  in  tempi  utili  per  l'attivazione   delle   misure
didattiche e delle modalita' di  valutazione  previste  e,  comunque,
quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter  diagnostico
superi sei mesi, con riferimento  agli  alunni  del  primo  ciclo  di
istruzione, le regioni, per garantire  la  necessaria  tempestivita',
possono  prevedere  percorsi  specifici   per   l'accreditamento   di
ulteriori soggetti privati ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  3,
comma 1 della legge n. 170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.