Art. 2 Criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi 1. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso seguenti requisiti: documentata esperienza nell'attivita' diagnostica dei DSA; disponibilita' di un'equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di eta'; dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonche' i risultati della Consensus Conference dell'Istituto superiore di sanita', in merito: a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e piu' precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo; b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonche' della Consensus Conference dell'ISS; c) alla multidisciplinarieta'. 2. Le regioni fissano le modalita' per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo. 3. Nelle more del completamento, da parte delle regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010.