IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»  a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di
competenza statale in materia di turismo e che,  per  l'esercizio  di
tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011 recante «Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre  2005,  n.  46,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo temine, contratti di rivendita e di cambio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011,
con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
novembre  2011,  come  edificato  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con  il  quale  al  Ministro
senza portafoglio, dott. Piero Gnudi, e' stato conferito l'incarico e
sono state delegate le funzioni  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro  n.
7, foglio  n.  297,  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Ministro per il  turismo  30  settembre  2009,
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro  n.  10,
foglio n. 247, con il  quale  e'  stato  definito  il  nuovo  assetto
organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'
del turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 13  dicembre  2011,
registro n. 1, foglio n. 347, con il  quale  e'  stato  conferito  al
consigliere Caterina Cittadino l'incarico di  capo  del  Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  Vista  la  legge  4  agosto  1955,  n.  702,  che  ha  previsto  lo
stanziamento per la concessione di'  contributi,  a  favore  di  enti
pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che
interessino il movimento turistico; 
  Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato
le finalita' dell'intervento di cui alla  citata  legge  n.  702/1955
anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il  processo  di
destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti
all'attuazione di  iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo
a livello  nazionale  ed  internazionale,  estendendo  il  contributo
stesso anche agli  enti  morali  e  alle  organizzazioni  cooperative
nazionali debitamente riconosciute; 
  Visto altresi' l'art. 12, legge 4 marzo 1958, n. 174,  che  prevede
la concessione di contributi una tantum a favore di enti,  che  senza
scopo  di  lucro  svolgano  attivita'  dirette  ad  incrementare   il
movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile; 
  Vista la direttiva del Ministro per il turismo pro tempore in  data
15 settembre 2009 con la quale vengono individuati  criteri  generali
per la valutazione delle iniziative da ammettere  ai  contributi  di'
cui trattasi; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla  Corte
dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11, foglio n.  248,  recante
«Disposizioni  per  la  concessione  di  contributo  agli  enti   per
iniziative e manifestazioni turistiche di cui  alla  legge  4  agosto
1955, n. 702 ed all'art. 8 della  legge  22  febbraio  1982,  n.  44,
nonche' disposizioni transitorie per la concessione di contributi  ai
sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174; 
  Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte
dei conti il 5 luglio 2011, registro n. 15, foglio  n.  57,  relativo
alla fissazione dei termini di presentazione  delle  istanze  per  la
concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; 
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2011, registrato alla Corte
dei conti il 7 ottobre 2011, registro n. 19, foglio n.  134,  recante
modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2010 in
materia   di   concessione   di   contributi   per   iniziative   e/o
manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702,
nonche' istituzione del riconoscimento  Patrimonio  d'Italia  per  la
tradizione; 
  Vista la circolare 8 luglio 1987, n.  2/VI/Tur  del  Ministero  del
turismo e dello spettacolo, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
169 del 22 marzo 1987, recante le modalita'  di  presentazione  delle
istanze  e  l'assegnazione  dei  contributi  per  lo  svolgimento  di
attivita' dirette ad incrementare il movimento  turistico  sociale  e
giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958; 
  Considerato che, allo stato, la disciplina per  la  concessione  di
contributi  ai  sensi  delle  citate  leggi,  contenuta  in   diversi
provvedimenti, non facilita la chiarezza delle procedure  da  seguire
da parte dei destinatari dei contributi di cui trattasi; 
  Rilevata, altresi', in particolare  la  necessita'  di  intervenire
individuando  nuove  regole  e  criteri  di  valutazione  per  quanto
riguarda le istanze per la concessione di contributi ai  sensi  della
legge n. 174/1958, attualmente ancora disciplinati dalle disposizioni
di cui alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/TUR; 
  Ritenuto, pertanto, necessario pervenire  ad  una  regolamentazione
complessiva, organica e  omogenea  relativamente  alle  attivita'  di
concessione dei contributi di cui alle citate leggi con  l'obiettivo,
fra l'altro, di poter destinare il contributo finanziario dello Stato
prioritariamente a quelle manifestazioni  e/o  iniziative  che  siano
maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica
dei territori in un'ottica non strettamente locale; 
  Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed  altri
organismi» del centro  di  responsabilita'  n.  17,  ove  affluiscono
indistintamente le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  alle
predette leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958; 
  Considerato che occorre altresi' provvedere  a  definire  l'entita'
delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita' di
cui  alle  citate  leggi  n.  702/1955,  n.  44/1982  e  n.  174/1958
nell'ambito  dello   stanziamento   unitario   del   capitolo   «869»
sopraindicato; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui  alla
  legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8  della  legge  22  febbraio
  1982, n. 44 e alla legge 4 marzo 1958 , n. 174 
 
  1. Il presente decreto disciplina  la  concessione  del  contributo
dello Stato a favore di: 
  a)  enti  pubblici  e  di   diritto   pubblico,   enti   morali   e
organizzazioni cooperative  nazionali  debitamente  riconosciute  per
iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento
turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  b)  enti  pubblici  e  di   diritto   pubblico,   enti   morali   e
organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini
dell'attuazione di iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo
a livello nazionale ed internazionale, ai  sensi  dell'art.  8  della
legge 22 febbraio 1982, n. 44; 
  c) enti senza scopo di lucro  che  svolgono  attivita'  dirette  ad
incrementare il movimento dei  forestieri  o  il  turismo  sociale  o
giovanile, ai sensi dell'art. 12 delle legge 4 marzo 1958, n. 174. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono disposti unicamente a favore
degli enti aventi diritto che hanno la responsabilita' amministrativa
e contabile della organizzazione della manifestazione e/o iniziativa.