IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 46, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo temine, contratti di rivendita e di cambio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, come edificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Piero Gnudi, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale e' stato conferito al consigliere Caterina Cittadino l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702, che ha previsto lo stanziamento per la concessione di' contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/1955 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Visto altresi' l'art. 12, legge 4 marzo 1958, n. 174, che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile; Vista la direttiva del Ministro per il turismo pro tempore in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di' cui trattasi; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 248, recante «Disposizioni per la concessione di contributo agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonche' disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, registro n. 15, foglio n. 57, relativo alla fissazione dei termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011, registro n. 19, foglio n. 134, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonche' istituzione del riconoscimento Patrimonio d'Italia per la tradizione; Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalita' di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attivita' dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958; Considerato che, allo stato, la disciplina per la concessione di contributi ai sensi delle citate leggi, contenuta in diversi provvedimenti, non facilita la chiarezza delle procedure da seguire da parte dei destinatari dei contributi di cui trattasi; Rilevata, altresi', in particolare la necessita' di intervenire individuando nuove regole e criteri di valutazione per quanto riguarda le istanze per la concessione di contributi ai sensi della legge n. 174/1958, attualmente ancora disciplinati dalle disposizioni di cui alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/TUR; Ritenuto, pertanto, necessario pervenire ad una regolamentazione complessiva, organica e omogenea relativamente alle attivita' di concessione dei contributi di cui alle citate leggi con l'obiettivo, fra l'altro, di poter destinare il contributo finanziario dello Stato prioritariamente a quelle manifestazioni e/o iniziative che siano maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica dei territori in un'ottica non strettamente locale; Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» del centro di responsabilita' n. 17, ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958; Considerato che occorre altresi' provvedere a definire l'entita' delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita' di cui alle citate leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958 nell'ambito dello stanziamento unitario del capitolo «869» sopraindicato; Emana il seguente decreto: Art. 1 Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e alla legge 4 marzo 1958 , n. 174 1. Il presente decreto disciplina la concessione del contributo dello Stato a favore di: a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni; b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; c) enti senza scopo di lucro che svolgono attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 delle legge 4 marzo 1958, n. 174. 2. I contributi di cui al comma 1 sono disposti unicamente a favore degli enti aventi diritto che hanno la responsabilita' amministrativa e contabile della organizzazione della manifestazione e/o iniziativa.