Art. 2 Modalita' e termini di presentazione delle istanze ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto che chiedono di essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, come modificato dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inviano la relativa istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. 2. Le istanze sono presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo: 15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno; 31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno. 3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e /o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario. Unitamente alla istanza sono trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite. 5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore. 6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.