Art. 2 
 
Modalita' e termini di presentazione delle  istanze  ai  sensi  della
  legge 4 agosto 1955, n. 702 e dell'art. 8 della legge  22  febbraio
  1982, n. 44 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i  soggetti  di  cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto
che chiedono di essere ammessi ai  contributi  previsti  dall'art.  1
della legge 4 agosto 1955, n. 702, come modificato dall'art. 8  della
legge 22 febbraio 1982, n.  44,  inviano  la  relativa  istanza  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo  sviluppo
e la competitivita' del turismo, via della Ferratella in Laterano  n.
51 - 00184 Roma. 
  2. Le istanze sono presentate secondo le cadenze  sottoindicate  e,
comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione  e/o
iniziativa per cui viene richiesto il contributo: 
  15 maggio per le manifestazioni e/o  iniziative  da  svolgersi  nel
primo semestre dell'anno; 
  31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative  da  svolgersi  nel
secondo semestre dell'anno. 
  3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se  consegnate
entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
  4. Le istanze dirette ad ottenere  la  concessione  dei  contributi
devono  essere  corredate  da  apposita  relazione  che  riporti  gli
elementi  utili  ai  fini  della  valutazione  dell'iniziativa  e  /o
manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla  base
dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro  utile
elemento di conoscenza della  manifestazione  e/o  iniziativa  stessa
sotto  il  profilo   promozionale,   organizzativo   e   finanziario.
Unitamente alla istanza sono trasmessi un  dettagliato  programma  di
svolgimento  della  iniziativa  e/o  manifestazione   ed   il   piano
finanziario delle entrate e delle uscite. 
  5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni  e/o  iniziative
per le quali non  risulti  accertata  la  partecipazione  finanziaria
dell'ente promotore. 
  6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.