Art. 3 
 
 
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di  contributo  ai
               sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174 
 
  1. Gli enti senza scopo di lucro  possono  formulare  richiesta  di
contributo ai sensi della legge n. 174/1958: 
  a) per l'organizzazione di specifiche iniziative e/o manifestazioni
turistiche dirette ad incrementare il movimento turistico; 
  b) per l'attuazione di attivita' finalizzate alla promozione  dello
sviluppo del turismo sociale o giovanile. 
  2. Ciascun ente puo' presentare una sola istanza per  anno  con  le
modalita' e secondo i termini previsti di cui all'art. 2 del presente
decreto. Le predette istanze devono essere corredate, oltre che della
documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, anche
con copia conforme dell'atto costitutivo e annesso statuto.