Art. 3 Modalita' e termini di presentazione delle istanze di contributo ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174 1. Gli enti senza scopo di lucro possono formulare richiesta di contributo ai sensi della legge n. 174/1958: a) per l'organizzazione di specifiche iniziative e/o manifestazioni turistiche dirette ad incrementare il movimento turistico; b) per l'attuazione di attivita' finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile. 2. Ciascun ente puo' presentare una sola istanza per anno con le modalita' e secondo i termini previsti di cui all'art. 2 del presente decreto. Le predette istanze devono essere corredate, oltre che della documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, anche con copia conforme dell'atto costitutivo e annesso statuto.