Art. 4 Valutazione delle istanze 1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto e' istituito un apposito comitato nominato con decreto del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, e composto da cinque membri, scelti anche tra esperti nel mondo del turismo, della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Il comitato opera senza oneri a carico dell'amministrazione. 2. Il comitato provvede alla valutazione delle istanze per la richiesta di contributi presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. A tali fini il comitato provvede a valutare separatamente le istanze presentate ai sensi delle leggi sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri predeterminati. 3. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni per iniziative e/o manifestazioni turistiche sono sottoposte a valutazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri: a) manifestazioni che rientrano in una o piu' tipologie di offerta turistica individuate e definite dall'art. 22 del codice del turismo, fino a punti 30; b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione e la tipicita' del territorio o che valorizzano il made in Italy, fino a punti 10; c) manifestazioni che assumono rilievo ai fini turistici di carattere interregionale, nazionale e/o internazionale, in considerazione della loro elevata notorieta' e dell'entita' dei flussi turistici richiamati, fino a punti 20; d) manifestazioni che promuovono borghi meno conosciuti (con massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con patrimonio storico e architettonico di pregio, fino a punti 20; e) manifestazioni che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10; f) manifestazioni che favoriscono un turismo ecocompatibile, accessibile e sociale, secondo le definizioni adottate dall'OMT e dalla Comunita' europea, fino a punti 10. 4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri: a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificita' delle attivita' svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25; c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalita', fino a punti 25; d) rispondenza al mercato delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali, fino a punti 25. 5. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, sono valutate con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando, oltre che i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, anche i seguenti criteri e parametri: a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificita' delle attivita' svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; b) presenza sul territorio e entita' della compagine sociale, fino a punti 25; c) finalizzazione delle attivita' programmate alla promozione dello sviluppo del turismo giovanile o sociale, fino a punti 25; d) qualita', articolazione ed ampiezza delle iniziative programmate, fino a punti 25. 6. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari ad almeno il 50% della media dei punteggi assegnati a tutte le istanze valutate con la medesima griglia di criteri e parametri.