Art. 4 
 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente  decreto  e'
istituito un apposito comitato nominato con decreto del Ministro  per
gli affari regionali, turismo e sport, e composto da  cinque  membri,
scelti anche tra  esperti  nel  mondo  del  turismo,  della  cultura,
dell'arte e dello spettacolo. Il comitato opera senza oneri a  carico
dell'amministrazione. 
  2. Il comitato provvede  alla  valutazione  delle  istanze  per  la
richiesta di contributi presentate ai  sensi  della  legge  4  agosto
1955, n. 702, dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della
legge 4 marzo 1958, n. 174.  A  tali  fini  il  comitato  provvede  a
valutare separatamente le istanze presentate  ai  sensi  delle  leggi
sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio  sulla  base
dei criteri e parametri predeterminati. 
  3. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702
e  successive  modificazioni  per   iniziative   e/o   manifestazioni
turistiche sono sottoposte a valutazione con le modalita' di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti  criteri  e
parametri: 
  a) manifestazioni che rientrano in una o piu' tipologie di  offerta
turistica individuate e definite dall'art. 22 del codice del turismo,
fino a punti 30; 
  b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione  e
la tipicita' del territorio o che valorizzano il made in Italy,  fino
a punti 10; 
  c)  manifestazioni  che  assumono  rilievo  ai  fini  turistici  di
carattere   interregionale,   nazionale   e/o   internazionale,    in
considerazione della  loro  elevata  notorieta'  e  dell'entita'  dei
flussi turistici richiamati, fino a punti 20; 
  d)  manifestazioni  che  promuovono  borghi  meno  conosciuti  (con
massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con
patrimonio storico e architettonico di pregio, fino a punti 20; 
  e)    manifestazioni    che    favoriscono    il    processo     di
destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10; 
  f)  manifestazioni  che  favoriscono  un  turismo   ecocompatibile,
accessibile e sociale, secondo le  definizioni  adottate  dall'OMT  e
dalla Comunita' europea, fino a punti 10. 
  4. Le istanze presentate  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  22
febbraio  1982,  n.  44,  inerenti  l'attuazione  di  iniziative   di
istruzione e qualificazione nel settore del turismo e  dell'industria
alberghiera, anche a livello  universitario,  sono  valutate  con  le
medesime modalita' di cui ai commi  1  e  2  del  presente  articolo,
utilizzando i seguenti criteri e parametri: 
  a)   profilo   dell'ente   organizzatore   con   riferimento   alla
specificita' delle attivita' svolte ed alla sua  connessione  con  il
settore turistico, alla stabilita'  organizzativa  nel  tempo  ed  ai
collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; 
  b) iniziative di istruzione e qualificazione  che  presentano  alti
contenuti di innovazione quanto agli strumenti  utilizzati  e/o  alla
tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25; 
  c)  adeguatezza  del  programma  formativo  rispetto  alle  diverse
qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti  di  professionalita',
fino a punti 25; 
  d)  rispondenza  al  mercato  delle  iniziative  di  istruzione   e
riqualificazione con specifico  riferimento  al  miglioramento  delle
condizioni occupazionali, fino a punti 25. 
  5. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174,
sono valutate con le medesime modalita' di cui ai commi  1  e  2  del
presente articolo, utilizzando, oltre che i criteri di cui al comma 3
del presente articolo, anche i seguenti criteri e parametri: 
  a)   profilo   dell'ente   organizzatore   con   riferimento   alla
specificita' delle attivita' svolte ed alla sua  connessione  con  il
settore turistico, alla stabilita'  organizzativa  nel  tempo  ed  ai
collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; 
  b) presenza sul territorio e entita' della compagine sociale,  fino
a punti 25; 
  c) finalizzazione delle attivita' programmate alla promozione dello
sviluppo del turismo giovanile o sociale, fino a punti 25; 
  d)   qualita',   articolazione   ed   ampiezza   delle   iniziative
programmate, fino a punti 25. 
  6.  Sono  ammesse  a  contributo  le  istanze  che  raggiungono  un
punteggio minimo pari ad almeno  il  50%  della  media  dei  punteggi
assegnati a tutte le istanze valutate  con  la  medesima  griglia  di
criteri e parametri.