Art. 5 
 
 
                    Determinazione del contributo 
 
  1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo
stanziamento disponibile  in  misura  direttamente  proporzionale  al
punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione. 
  2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere
il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore  per
quanto riguarda  le  istanze  presentate  ai  sensi  della  legge  n.
702/1955. Per le istanze presentate ai sensi della legge n.  174/1958
l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e
non  puo'  comunque  eccedere  l'eventuale  deficit  risultante   dal
bilancio annuale e, nel caso  di  contributi  per  manifestazioni  ed
iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore. 
  3.  L'amministrazione  provvede  a  comunicare  all'ente   che   ha
presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro  trenta
giorni dalla data di ultimazione dei  lavori  del  comitato  relativi
alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.