Art. 5 Determinazione del contributo 1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione. 2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/1955. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/1958 l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e non puo' comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale e, nel caso di contributi per manifestazioni ed iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore. 3. L'amministrazione provvede a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.